Art. 12. Programmazione sanitaria regionale 1. Il Piano regionale dei servizi sanitari ha durata triennale e rappresenta il piano strategico degli interventi di carattere generale per il perseguimento degli obiettivi di salute e di qualita' del SSR al fine di soddisfare le esigenze specifiche della realta' regionale, anche con riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. 2. La proposta di Piano regionale dei servizi sanitari, predisposta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale ed approvata dalla giunta regionale, e' presentata al Consiglio regionale, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di vigenza del piano in scadenza; il Consiglio regionale approva il piano dei servizi sanitari entro il successivo 31 ottobre. Spetta alla giunta regionale approvare gli atti che costituiscono attuazione del Piano dei servizi sanitari. Le linee guida e i progetti-obiettivo attuativi del Piano regionale dei servizi sanitari sono adottati dalla giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che lo esprime entro venti giorni dal ricevimento degli atti, trascorsi i quali il parere si intende espresso positivamente. 3. Nella predisposizione della proposta di piano di cui. al comma 1, l'assessore regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale promuove una larga consultazione della comunita' regionale, secondo principi stabiliti nei commi 5, 6 e 9 dell'Art. 1, assicurando altresi' la consultazione dei soggetti privati di cui al comma 3 dell'Art. 1; e' comunque garantita la consultazione: a) della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria, di cui alla legge regionale n. 23 del 2005; b) della Consulta regionale per i servizi sociali, sociosanitari e sanitari di cui alla legge regionale n. 23 del 2005, ove istituita; c) delle Universita' di Cagliari e di Sassari; d) dei rappresentanti degli ordini e collegi delle professioni sanitarie. 4. La giunta regionale puo' presentare al Consiglio regionale una proposta di adeguamento del piano tenuto conto di eventuali priorita' emergenti. La proposta di adeguamento e' approvata con le modalita' di cui al comma 2. 5. Il piano regionale dei servizi sanitari: a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio con particolare riguardo alle disuguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute; b) indica le aree prioritarie di intervento ai fini del raggiungimento di obiettivi di salute, anche attraverso la predisposizione di progetti obiettivo; c) individua gli strumenti finalizzati ad orientare il SSR verso il miglioramento della qualita' dell'assistenza; d) fornisce indirizzi relativi alla formazione ed alla valorizzazione delle risorse umane; e) indica le risorse disponibili e le attivita' da sviluppare; f) fornisce criteri per l'organizzazione in rete dei servizi sanitari; g) definisce la' rete ospedaliera riguardo alla distribuzione dell'offerta dei posti letto pubblici e privati fra le aziende sanitarie locali e ospedaliere, alla presenza nelle aziende sanitarie delle diverse discipline, nonche' all'individuazione dei centri di riferimento di livello regionale; h) individua le priorita' e gli obiettivi per la programmazione attuativa locale.