Art. 12.
                 Programmazione sanitaria regionale
    1.  Il Piano regionale dei servizi sanitari ha durata triennale e
rappresenta   il  piano  strategico  degli  interventi  di  carattere
generale per il perseguimento degli obiettivi di salute e di qualita'
del  SSR  al  fine di soddisfare le esigenze specifiche della realta'
regionale,  anche  con riferimento agli obiettivi del Piano sanitario
nazionale.
    2.   La   proposta  di  Piano  regionale  dei  servizi  sanitari,
predisposta   dall'Assessore   regionale   dell'igiene  e  sanita'  e
dell'assistenza  sociale  ed  approvata  dalla  giunta  regionale, e'
presentata  al  Consiglio  regionale,  entro il 30 giugno dell'ultimo
anno di vigenza del piano in scadenza; il Consiglio regionale approva
il  piano dei servizi sanitari entro il successivo 31 ottobre. Spetta
alla giunta regionale approvare gli atti che costituiscono attuazione
del Piano dei servizi sanitari. Le linee guida e i progetti-obiettivo
attuativi  del  Piano  regionale  dei  servizi sanitari sono adottati
dalla  giunta  regionale,  previo parere della competente Commissione
consiliare,  che  lo esprime entro venti giorni dal ricevimento degli
atti, trascorsi i quali il parere si intende espresso positivamente.
    3. Nella predisposizione della proposta di piano di cui. al comma
1,  l'assessore  regionale  dell'igiene  e  sanita' e dell'assistenza
sociale  promuove  una larga consultazione della comunita' regionale,
secondo   principi   stabiliti  nei  commi 5,  6  e  9  dell'Art.  1,
assicurando  altresi' la consultazione dei soggetti privati di cui al
comma 3 dell'Art. 1; e' comunque garantita la consultazione:
      a) della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria,
sociale  e  socio-sanitaria,  di  cui  alla legge regionale n. 23 del
2005;
      b) della    Consulta   regionale   per   i   servizi   sociali,
sociosanitari  e sanitari di cui alla legge regionale n. 23 del 2005,
ove istituita;
      c) delle Universita' di Cagliari e di Sassari;
      d) dei  rappresentanti degli ordini e collegi delle professioni
sanitarie.
    4. La giunta regionale puo' presentare al Consiglio regionale una
proposta di adeguamento del piano tenuto conto di eventuali priorita'
emergenti.  La  proposta di adeguamento e' approvata con le modalita'
di cui al comma 2.
    5. Il piano regionale dei servizi sanitari:
      a) illustra  le condizioni di salute della popolazione presente
sul territorio con particolare riguardo alle disuguaglianze sociali e
territoriali nei confronti della salute;
      b) indica  le  aree  prioritarie  di  intervento  ai  fini  del
raggiungimento   di   obiettivi   di   salute,  anche  attraverso  la
predisposizione di progetti obiettivo;
      c) individua  gli  strumenti  finalizzati  ad  orientare il SSR
verso il miglioramento della qualita' dell'assistenza;
      d) fornisce   indirizzi   relativi   alla  formazione  ed  alla
valorizzazione delle risorse umane;
      e) indica le risorse disponibili e le attivita' da sviluppare;
      f) fornisce  criteri  per  l'organizzazione in rete dei servizi
sanitari;
      g) definisce  la'  rete ospedaliera riguardo alla distribuzione
dell'offerta  dei  posti  letto  pubblici  e  privati  fra le aziende
sanitarie locali e ospedaliere, alla presenza nelle aziende sanitarie
delle  diverse  discipline,  nonche' all'individuazione dei centri di
riferimento di livello regionale;
      h) individua le priorita' e gli obiettivi per la programmazione
attuativa locale.