Art. 13.
          Programmazione sanitaria e socio-sanitaria locale
    1.   Alla   definizione  della  programmazione  attuativa  locale
concorre  la  Conferenza  provinciale  sanitaria e socio-sanitaria ai
sensi e con le modalita' di cui al comma 2 e all'Art. 15.
    2.  La  Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, sulla
base  della  programmazione  regionale  degli  obiettivi  di cui alla
lettera b)  del  comma 1  dell'Art.  16,  nonche'  del  Piano  locale
unitario   dei  servizi  (PLUS),  ove  adottato,  verifica  entro  il
30 giugno di ogni anno il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
PLUS  e dalla programmazione attuativa locale; entro il 30 giugno del
terzo  anno di vigenza del PLUS, la Conferenza delibera gli indirizzi
per  la  nuova  programmazione locale tenendo conto delle conseguenze
finanziarie  per  l'azienda sanitaria locale e per gli altri soggetti
sottoscrittori del PLUS.
    3. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 e contestualmente
all'adozione  del bilancio di previsione di' cui al comma 3 dell'Art.
27,  il direttore generale adotta, entro il 15 novembre di ogni anno,
il  programma  sanitario annuale ed il programma sanitario triennale,
con allegato il programma degli investimenti di cui all'Art. 14 della
legge  11 febbraio  1994,  n.  109 (legge quadro in materia di lavori
pubblici)  e  successive  modificazioni.  Nelle  relative delibere di
adozione   il   direttore   generale  espone  le  ragioni  che  hanno
eventualmente   indotto  a  discostarsi  dai  pareri  espressi  dalla
Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria.
    4.  I  programmi  sanitari  annuale  e  triennale  delle ASL sono
approvati dalla giunta regionale entro il 31 dicembre.
    5.  Le  aziende sanitarie predispongono annualmente una relazione
sanitaria   sullo  stato  di  attuazione  dei  rispettivi  programmi,
promuovendo  la  partecipazione  delle  strutture organizzative e del
Consiglio  delle  professioni  sanitarie  e  la trasmettono, entro il
30 giugno, alla Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria ed
alla giunta regionale.
    6.  La  giunta  regionale  predispone  annualmente  la  relazione
sanitaria  regionale  sullo  stato d'attuazione del programma e degli
obiettivi  definiti  dal  Piano  dei servizi sanitari e la trasmette,
entro  il  30 ottobre,  al  Consiglio  regionale  e  alla  Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria
di cui alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23.