Art. 14.
                    Integrazione socio-sanitaria
    1. La Regione persegue l'integrazione delle politiche sanitarie e
sociali  in  ambito  regionale,  attraverso  l'adozione del piano dei
servizi sanitari e del piano dei servizi sociali e, in ambito locale,
mediante  il  PLUS di cui all'Art. 20 della legge regionale n. 23 del
2005.
    2.  Il  direttore  dei  servizi  socio-sanitari,  e' nominato dal
direttore  generale,  viene  scelto  fra  coloro che hanno esperienza
almeno quinquennale, svolta nei dieci anni precedenti alla nomina, di
attivita'  di  dirigenza nei servizi socio-sanitari e psico-sociali e
laurea in discipline sociali e sanitarie.
    3. Il direttore dei servizi sociosanitari fa parte dello staff di
direzione e svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
      a) supporta  la  direzione generale e le direzioni distrettuali
per l'integrazione dei servizi sociali, socio- sanitari e sanitari;
      b) e'  preposto  al  coordinamento  funzionale  delle attivita'
sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria dell'azienda;
      c) partecipa  alla  programmazione,  alla  definizione  ed alla
realizzazione del PLUS.
    4.  Il  comma 4 dell'Art. 32 della legge regionale n. 23 del 2005
e' sostituito dal seguente:
    «4.   Alla   definizione  del  PLUS  l'azienda  sanitaria  locale
partecipa  con  il  direttore  generale  ovvero  con il direttore dei
servizi sociosanitari e con il direttore del distretto».