Art. 15. Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria 1. La Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria e' composta dal presidente della provincia cui corrisponde l'ASL o dall'assessore provinciale competente e dai sindaci dei comuni ricadenti nella provincia e si riunisce almeno due volte l'anno. 2. La Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria: a) esercita le funzioni di indirizzo e verifica periodica dell'attivita' delle ASL, anche formulando proprie valutazioni e proposte e trasmettendole al direttore generale ed alla Regione; b) esprime parere obbligatorio sull'atto aziendale e sulle modifiche dello stesso, sul programma sanitario annuale e sul programma sanitario triennale delle ASL, sui bilanci annuale e pluriennale di previsione e sul bilancio d'esercizio, sugli accordi tra le aziende sanitarie e l'universita', attuativi dei protocolli d'intesa, trasmettendo alla Regione eventuali osservazioni; c) valuta, entro il 30 giugno di ogni anno, l'attuazione degli obiettivi previsti dal PLUS e dalla programmazione locale; d) esprime il parere e formula le richieste previsti dai commi 4 e 5 dell'Art. 10. 3. La presidenza della Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria e' composta dal presidente della provincia o dall'assessore competente delegato, dai presidenti dei Comitati di distretto e dal sindaco del capoluogo di provincia, anche con le modalita' previste dal comma 7 dell'Art. 4 della legge regionale n. 1 del 2005, qualora non sia gia' presidente del comitato di distretto, ed ha funzioni di rappresentanza, formazione dell'ordine del giorno e convocazione delle riunioni, di organizzazione dei lavori della Conferenza e di verifica dell'attuazione delle decisioni assunte. 4. La Conferenza di cui al comma I esprime i pareri di propria competenza entro venti giorni dal ricevimento degli atti, trascorsi inutilmente i quali essi si intendono acquisiti come positivi.