Art. 16.
                     Rapporti tra Regione e ASL
    1. La giunta regionale:
      a) definisce   in   via   preventiva   gli  obiettivi  generali
dell'attivita'  dei direttori generali, in coerenza con gli obiettivi
della programmazione regionale;
      b) assegna,   sulla   base  della  programmazione  regionale  e
aziendale,  a  ciascun  direttore  generale,  all'atto della nomina e
successivamente  con  cadenza  annuale,  gli  specifici  obiettivi di
salute  e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative
risorse;
      c) stabilisce  i  criteri e i parametri per le valutazioni e le
verifiche  relative  al  raggiungimento  degli  obiettivi di cui alle
lettere a)  e  b),  nonche'  il  raccordo tra queste e il trattamento
economico  aggiuntivo dei direttori generali, a norma del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.
    2.  Le  funzioni  di  supporto metodologico e tecnico-scientifico
all'assessorato  regionale  dell'igiene  e  sanita' e dell'assistenza
sociale  per  lo  svolgimento  delle attivita' di cui al comma 1 sono
svolte dall'agenzia istituita ai sensi dell'Art. 22.
    3.   La  Regione  persegue  l'unitarieta',  l'uniformita'  ed  il
coordinamento   delle  funzioni  del  servizio  sanitario  regionale,
promuove  l'integrazione e la cooperazione fra le aziende sanitarie e
favorisce  il  coordinamento  a livello regionale delle politiche del
personale   e   delle   politiche   finalizzate  all'acquisto,  anche
attraverso  aziende  capofila,  di  beni  e  servizi  e allo sviluppo
dell'innovazione  tecnologica  e  del  sistema  informativo sanitario
regionale.