Art. 16. Rapporti tra Regione e ASL 1. La giunta regionale: a) definisce in via preventiva gli obiettivi generali dell'attivita' dei direttori generali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale; b) assegna, sulla base della programmazione regionale e aziendale, a ciascun direttore generale, all'atto della nomina e successivamente con cadenza annuale, gli specifici obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse; c) stabilisce i criteri e i parametri per le valutazioni e le verifiche relative al raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b), nonche' il raccordo tra queste e il trattamento economico aggiuntivo dei direttori generali, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. 2. Le funzioni di supporto metodologico e tecnico-scientifico all'assessorato regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 sono svolte dall'agenzia istituita ai sensi dell'Art. 22. 3. La Regione persegue l'unitarieta', l'uniformita' ed il coordinamento delle funzioni del servizio sanitario regionale, promuove l'integrazione e la cooperazione fra le aziende sanitarie e favorisce il coordinamento a livello regionale delle politiche del personale e delle politiche finalizzate all'acquisto, anche attraverso aziende capofila, di beni e servizi e allo sviluppo dell'innovazione tecnologica e del sistema informativo sanitario regionale.