Art. 18.
        Disposizioni sulle aziende ospedaliero-universitarie
                     e sull'azienda ospedaliera
    1.  Le  aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinate sulla
base  dei  principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n.
517  del  1999.  La  giunta  regionale  tiene  conto  delle finalita'
istituzionali  e  delle  peculiarita' organizzative ditali aziende in
sede  di  predisposizione  degli indirizzi per gli atti aziendali, ai
sensi  dei  commi 3 e 4 dell'Art. 9. Gli indirizzi relativi agli atti
aziendali  delle  aziende  ospedaliero-universitarie sono predisposti
dalla  giunta  regionale,  previo parere della Commissione consiliare
competente  e  previa  intesa,  per quanto concerne i dipartimenti ad
attivita'   integrata   e   le   strutture   complesse   a  direzione
universitaria, con i rettori delle universita'; il direttore generale
adotta   l'atto   aziendale   dell'azienda  ospedaliero-universitaria
d'intesa con il rettore dell'universita' interessata, in relazione ai
dipartimenti  ad  attivita'  integrata  e  alle strutture complesse a
direzione universitaria; l'atto aziendale disciplina l'organizzazione
e  il  funzionamento  dell'azienda  nel rispetto di quanto stabilito,
limitatamente  ai  profili  concernenti  l'integrazione tra attivita'
assistenziali  e  funzioni  di didattica e di ricerca, dai protocolli
d'intesa  stipulati  dalla  Regione  con  le  universita' ubicate nel
proprio  territorio,  ai  sensi  del  comma 2 dell'Art. 1 del decreto
legislativo  n.  517 del 1999. Il direttore generale trasmette, entro
quindici   giorni,   copia   degli   atti  aziendali  all'Assessorato
dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale.
    2.   L'apporto  economico-finanziario  dell'universita'  e  della
Regione  all'azienda  ospedaliero-universitaria  avviene  secondo  le
modalita' stabilite dall'Art. 7 e dal comma 7 dell'Art. 8 del decreto
legislativo n. 517 del 1999.
    3. L'azienda ospedaliera di cui alla lettera c) e gli istituti di
cui  alla  lettera d)  del  comma 3  dell'Art. 1 sono disciplinati in
analogia,  per  quanto  applicabile,  con le ASL; la giunta regionale
tiene  conto  delle  finalita'  istituzionali  e  delle  peculiarita'
organizzative  di  tali aziende e istituti in sede di predisposizione
degli  indirizzi  per  gli  atti  aziendali  ai sensi dei commi 3 e 4
dell'Art. 9.
    4.  La  remunerazione  delle prestazioni e dei servizi resi dalle
aziende  di cui al comma 1 e 3 e' definita, in relazione ai volumi di
attivita'  contrattati,  nell'ambito degli accordi di cui all'Art. 8,
salvo  le  eventuali  assegnazioni  regionali  connesse  a specifiche
funzioni  anche assistenziali, nonche' i trasferimenti collegati alle
procedure della mobilita' sanitaria interregionale.