Art. 18. Disposizioni sulle aziende ospedaliero-universitarie e sull'azienda ospedaliera 1. Le aziende ospedaliero-universitarie sono disciplinate sulla base dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 517 del 1999. La giunta regionale tiene conto delle finalita' istituzionali e delle peculiarita' organizzative ditali aziende in sede di predisposizione degli indirizzi per gli atti aziendali, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 9. Gli indirizzi relativi agli atti aziendali delle aziende ospedaliero-universitarie sono predisposti dalla giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente e previa intesa, per quanto concerne i dipartimenti ad attivita' integrata e le strutture complesse a direzione universitaria, con i rettori delle universita'; il direttore generale adotta l'atto aziendale dell'azienda ospedaliero-universitaria d'intesa con il rettore dell'universita' interessata, in relazione ai dipartimenti ad attivita' integrata e alle strutture complesse a direzione universitaria; l'atto aziendale disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda nel rispetto di quanto stabilito, limitatamente ai profili concernenti l'integrazione tra attivita' assistenziali e funzioni di didattica e di ricerca, dai protocolli d'intesa stipulati dalla Regione con le universita' ubicate nel proprio territorio, ai sensi del comma 2 dell'Art. 1 del decreto legislativo n. 517 del 1999. Il direttore generale trasmette, entro quindici giorni, copia degli atti aziendali all'Assessorato dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale. 2. L'apporto economico-finanziario dell'universita' e della Regione all'azienda ospedaliero-universitaria avviene secondo le modalita' stabilite dall'Art. 7 e dal comma 7 dell'Art. 8 del decreto legislativo n. 517 del 1999. 3. L'azienda ospedaliera di cui alla lettera c) e gli istituti di cui alla lettera d) del comma 3 dell'Art. 1 sono disciplinati in analogia, per quanto applicabile, con le ASL; la giunta regionale tiene conto delle finalita' istituzionali e delle peculiarita' organizzative di tali aziende e istituti in sede di predisposizione degli indirizzi per gli atti aziendali ai sensi dei commi 3 e 4 dell'Art. 9. 4. La remunerazione delle prestazioni e dei servizi resi dalle aziende di cui al comma 1 e 3 e' definita, in relazione ai volumi di attivita' contrattati, nell'ambito degli accordi di cui all'Art. 8, salvo le eventuali assegnazioni regionali connesse a specifiche funzioni anche assistenziali, nonche' i trasferimenti collegati alle procedure della mobilita' sanitaria interregionale.