Art. 19.
                Consiglio delle professioni sanitarie
    1.   Il   Consiglio  delle  professioni  sanitarie  e'  organismo
consultivo-elettivo  delle  ASL,  delle  aziende  ospedaliere e delle
aziende  ospedaliero-universitarie;  esso  esprime  pareri  e formula
proposte nelle materie per le quali l'atto aziendale lo preveda.
    2.  Il  Consiglio  delle  professioni sanitarie esprime il parere
obbligatorio in particolare sulle attivita' di assistenza sanitaria e
gli   investimenti  ad  esse  attinenti,  sulla  relazione  sanitaria
aziendale  e  sui  programmi  annuali e pluriennali delle aziende; il
parere   e'   espresso  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dal
ricevimento  degli  atti  trascorso  inutilmente  il quale si intende
acquisito come positivo; il direttore generale e' tenuto a motivare i
provvedimenti assunti in difformita' al parere espresso dal Consiglio
delle professioni sanitarie.
    3.  Il  Consiglio  delle professioni sanitarie dura in carica tre
anni;  le  elezioni  del  nuovo  consiglio sono indette dal direttore
generale nei sessanta giorni antecedenti la data di scadenza ed hanno
luogo entro trenta giorni dalla data di cessazione del precedente.
    4.  La  composizione  del  Consiglio  delle professioni sanitarie
(formato da un numero da 20 a 40 componenti) e' determinata dall'atto
aziendale; in ogni caso:
      a) il  40  per  cento dei componenti sono rappresentativi della
componente medica ospedaliera;
      b) il  30  per  cento  deve  rappresentare la componente medica
extraospedaliera,  in  particolare  i  dipartimenti  di prevenzione e
della  emergenza-urgenza,  i  medici  di  medicina  generale  e della
continuita'  assistenziale,  i  pediatri  di  libera scelta, i medici
specialisti  ambulatoriali, i veterinari; la proporzione tra le varie
componenti e' stabilita dall'atto aziendale;
      c) il  restante  30  per  cento  deve  rappresentare  gli altri
laureati  del  ruolo  sanitario,  il  personale  infermieristico,  il
personale tecnico sanitario, eletti tra i dirigenti;
      d) fanno  parte  di  diritto  del  Consiglio  delle professioni
sanitarie  il direttore sanitario che lo presiede e, senza diritto di
voto, il presidente dell'Ordine dei medici o un suo delegato.
    5.  Nelle  aziende  ospedaliere  e  ospedaliero-universitarie  la
componente  di  cui alla lettera a) del comma 4 costituisce il 70 per
cento  del  Consiglio  delle  professioni sanitarie e, per le aziende
ospedaliero-universitarie,   e'   divisa   a   meta'  tra  componente
universitaria  e  componente ospedaliera; il restante 30 per cento e'
attribuito come alla lettera c) del comma 4.
    6.  Le  modalita'  di  elezione  del  Consiglio delle professioni
sanitarie sono definite nell'atto aziendale; in ogni caso, l'elezione
avviene  a  scrutinio  segreto e ciascun elettore indica un numero di
nominativi non superiore al 50 per cento di quello dei rappresentanti
alla cui elezione e' chiamato a concorrere.
    7.  In  caso  di  dimissioni  o  di cessazione dalla carica di un
membro elettivo si provvede alla sostituzione secondo l'ordine che e'
risultato dalla votazione.