Art. 2.
                      Aziende sanitarie locali
    1.  Le  Aziende  sanitarie  locali  (ASL)  della Sardegna, aventi
personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,  dotate  di autonomia
organizzativa,  amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di
gestione, sono le seguenti:
      a) Azienda  sanitaria  locale  n.  1 di Sassari coincidente con
l'ambito territoriale della provincia di Sassari;
      b) Azienda  sanitaria  locale  n.  2  di  Olbia coincidente con
l'ambito territoriale della provincia di Olbia-Tempio;
      c) Azienda  sanitaria  locale  n.  3  di  Nuoro coincidente con
l'ambito territoriale della provincia di Nuoro;
      d) Azienda  sanitaria  locale  n.  4 di Lanusei coincidente con
l'ambito territoriale della provincia dell'Ogliastra;
      e) Azienda  sanitaria  locale  n. 5 di Oristano coincidente con
l'ambito territoriale della provincia di Oristano;
      f)  Azienda  sanitaria  locale  n. 6 di Saniuri coincidente con
l'ambito territoriale della provincia del Medio Campidano;
      g) Azienda  sanitaria  locale  n. 7 di Carbonia coincidente con
l'ambito territoriale della provincia di Carbonia-Iglesias;
      h) Azienda  sanitaria  locale  n. 8 di Cagliari coincidente con
l'ambito territoriale della provincia di Cagliari.