Art. 20. Collegio di direzione 1. Gli attia ziendali stabiliscono la composizione e le attribuzioni del Collegio di direzione sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 3 dell'Art. 9, prevedendo comunque la presenza in esso di personale sanitario convenzionato, i raccordi con gli organi aziendali, la sua partecipazione all'elaborazione del programma aziendale di formazione continua del personale, nonche' il suo potere di proposta sulle modalita' ottimali per: a) estendere la cultura e la pratica di un corretto governo delle attivita' cliniche o governo clinico; b) prevenire l'instaurazione di condizioni di conflitto di interessi tra attivita' istituzionale ed attivita' libero professionale; c) favorire la gestione delle liste di prenotazione delle prestazioni; d) garantire il miglioramento continuo della qualita' delle prestazioni e dei servizi; e) promuovere una cultura collaborativa nei confronti delle altre aziende sanitarie, in particolare con riguardo alla mobilita' intraregionale e allo sviluppo della rete dei servizi.