Art. 20.
                        Collegio di direzione
    1.   Gli   attia  ziendali  stabiliscono  la  composizione  e  le
attribuzioni  del  Collegio  di  direzione sulla base degli indirizzi
regionali  di  cui  al  comma 3  dell'Art.  9, prevedendo comunque la
presenza in esso di personale sanitario convenzionato, i raccordi con
gli  organi  aziendali,  la  sua  partecipazione all'elaborazione del
programma  aziendale di formazione continua del personale, nonche' il
suo potere di proposta sulle modalita' ottimali per:
      a) estendere  la  cultura  e  la pratica di un corretto governo
delle attivita' cliniche o governo clinico;
      b) prevenire  l'instaurazione  di  condizioni  di  conflitto di
interessi   tra   attivita'   istituzionale   ed   attivita'   libero
professionale;
      c) favorire  la  gestione  delle  liste  di  prenotazione delle
prestazioni;
      d) garantire  il  miglioramento  continuo  della qualita' delle
prestazioni e dei servizi;
      e) promuovere  una  cultura  collaborativa  nei confronti delle
altre  aziende  sanitarie, in particolare con riguardo alla mobilita'
intraregionale e allo sviluppo della rete dei servizi.