Art. 21. Dirigenza del ruolo sanitario 1. La dirigenza del ruolo sanitario ha rapporto di lavoro esclusivo, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 15-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo introdotto dall'Art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e tenendo conto del principio fondamentale di reversibilita' desumibile dall'Art. 2-septies del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. 2. L'esclusivita' del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti del ruolo sanitario di incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, nonche' di quelli previsti dall'Art. 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999. La validita' dei contratti individuali relativi a tali incarichi, operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' condizionata all'esclusivita' del rapporto di lavoro.