Art. 21.
                    Dirigenza del ruolo sanitario
    1.  La  dirigenza  del  ruolo  sanitario  ha  rapporto  di lavoro
esclusivo,  fatto  salvo  quanto  disposto  dall'Art.  15-sexies  del
decreto  legislativo  n. 502 del 1992, nel testo introdotto dall'Art.
13  del  decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e tenendo conto
del  principio  fondamentale  di  reversibilita' desumibile dall'Art.
2-septies  del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti
per  fronteggiare  situazioni  di  pericolo  per la salute pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.
    2.  L'esclusivita'  del  rapporto  di lavoro costituisce criterio
preferenziale per il conferimento ai dirigenti del ruolo sanitario di
incarichi  di direzione di struttura semplice e complessa, nonche' di
quelli  previsti dall'Art. 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999.
La  validita'  dei  contratti  individuali relativi a tali incarichi,
operanti  alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, e'
condizionata all'esclusivita' del rapporto di lavoro.