Art. 22. Agenzia regionale della sanita' 1. E' istituita l'Agenzia regionale della sanita', di seguito denominata Agenzia, quale organismo tecnico-scientifico della Regione, dotato di personalita' giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, nei rispetto degli indirizzi e delle direttive stabiliti dalla giunta regionale e nei limiti dei finanziamenti ad essa assegnati dalla Regione. 2. L'Agenzia svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico nei confronti dell'Assessorato dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale in materia di programmazione sanitaria, verifica della qualita', congruita' e quantita' delle prestazioni; in particolare l'Agenzia fornisce assistenza tecnica alle aziende sanitarie nello sviluppo degli strumenti e delle metodologie per il controllo di gestione e di valutazione di atti e contratti che comportino impegni di spesa pluriennali e valuta il fabbisogno formativo. 3. Su indicazione della Giunta o del Consiglio regionale e nell'ambito dei compiti, del budget e delle risorse assegnate, l'Agenzia svolge il ruolo di raccolta dati, studio e proposta su tematiche relative alle politiche di innovazione in sanita'. 4. Il Consiglio regionale puo' avvalersi dell'Agenzia per le esigenze connesse all'attivita' legislativa; l'Agenzia presenta annualmente alla Giunta e al Consiglio regionale una relazione sull'attivita' svolta e sui costi sostenuti. 5. L'agenzia si avvale di: a) esperti di alta professionalita', esperienza e riconosciuta competenza, assunti con contratto a termine di diritto privato; b) personale delle ASL della Regione, comandato a tempo determinato; c) personale appartenente ai ruoli unici regionali, posto a disposizione con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale. 6. Il numero massimo complessivo di personale di cui alle lettere b) e c) del comma 5 non puo' essere superiore alle quindici unita'; il numero massimo di' personale di cui alla lettera a) del comma 5 e' stabilito annualmente sulla base dei compiti e del budget assegnati dalla giunta regionale all'Agenzia. 7. Gli oneri relativi al personale di cui alla lettera c) del comma 5, continuano a far capo alla Regione per la misura massima di cinque unita'. 8. Le attivita' tecnico scientifiche svolte dall'osservatorio epidemiologico regionale, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1991, n. 16 (Istituzione dell'osservatorio epidemiologico regionale), sono attribuite all'Agenzia; il personale attualmente preposto allo svolgimento delle attivita' dell'osservatorio epidemiologico regionale puo', a domanda, essere posto a disposizione dell'Agenzia nel rispetto delle norme che disciplinano il personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione, d'intesa con il direttore dell'Agenzia. 9. La giunta regionale determina annualmente il piano di lavoro dell'Agenzia con deliberazione adottata sentita la competente commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del medesimo.