Art. 22.
                   Agenzia regionale della sanita'
    1.  E'  istituita  l'Agenzia  regionale della sanita', di seguito
denominata   Agenzia,   quale   organismo  tecnico-scientifico  della
Regione,  dotato  di  personalita'  giuridica pubblica e di autonomia
organizzativa,  tecnica,  amministrativa, contabile e gestionale, nei
rispetto  degli  indirizzi  e  delle direttive stabiliti dalla giunta
regionale  e  nei  limiti  dei  finanziamenti ad essa assegnati dalla
Regione.
    2.  L'Agenzia svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico nei
confronti  dell'Assessorato  dell'igiene  e sanita' e dell'assistenza
sociale  in  materia  di  programmazione  sanitaria,  verifica  della
qualita',  congruita'  e  quantita' delle prestazioni; in particolare
l'Agenzia  fornisce  assistenza  tecnica alle aziende sanitarie nello
sviluppo  degli  strumenti  e  delle  metodologie per il controllo di
gestione  e di valutazione di atti e contratti che comportino impegni
di spesa pluriennali e valuta il fabbisogno formativo.
    3.  Su  indicazione  della  Giunta  o  del  Consiglio regionale e
nell'ambito  dei  compiti,  del  budget  e  delle  risorse assegnate,
l'Agenzia  svolge  il  ruolo  di  raccolta dati, studio e proposta su
tematiche relative alle politiche di innovazione in sanita'.
    4.  Il  Consiglio  regionale  puo'  avvalersi dell'Agenzia per le
esigenze   connesse  all'attivita'  legislativa;  l'Agenzia  presenta
annualmente  alla  Giunta  e  al  Consiglio  regionale  una relazione
sull'attivita' svolta e sui costi sostenuti.
    5. L'agenzia si avvale di:
      a) esperti  di alta professionalita', esperienza e riconosciuta
competenza, assunti con contratto a termine di diritto privato;
      b) personale   delle  ASL  della  Regione,  comandato  a  tempo
determinato;
      c) personale  appartenente  ai  ruoli  unici regionali, posto a
disposizione  con  deliberazione  della  giunta regionale su proposta
dell'Assessore  degli  affari  generali,  personale  e  riforma della
Regione,   d'intesa   con   l'Assessore   dell'igiene   e  sanita'  e
dell'assistenza sociale.
    6.  Il  numero  massimo  complessivo  di  personale  di  cui alle
lettere b)  e  c) del comma 5 non puo' essere superiore alle quindici
unita';  il  numero  massimo di' personale di cui alla lettera a) del
comma 5  e' stabilito annualmente sulla base dei compiti e del budget
assegnati dalla giunta regionale all'Agenzia.
    7.  Gli  oneri  relativi  al personale di cui alla lettera c) del
comma 5,  continuano a far capo alla Regione per la misura massima di
cinque unita'.
    8.  Le  attivita'  tecnico  scientifiche svolte dall'osservatorio
epidemiologico  regionale,  ai  sensi  della legge regionale 6 maggio
1991, n. 16 (Istituzione dell'osservatorio epidemiologico regionale),
sono  attribuite  all'Agenzia; il personale attualmente preposto allo
svolgimento    delle   attivita'   dell'osservatorio   epidemiologico
regionale  puo',  a domanda, essere posto a disposizione dell'Agenzia
nel  rispetto  delle  norme che disciplinano il personale regionale e
l'organizzazione   degli   uffici  della  Regione,  d'intesa  con  il
direttore dell'Agenzia.
    9.  La  giunta regionale determina annualmente il piano di lavoro
dell'Agenzia   con   deliberazione  adottata  sentita  la  competente
commissione  consiliare  che  si  pronuncia  entro  trenta giorni dal
ricevimento del medesimo.