Art. 23.
                       Direttore dell'Agenzia
    1.   L'agenzia   e'   retta   da   un  direttore  che  ne  ha  la
responsabilita' organizzativa e gestionale.
    2.  Il  direttore  e'  nominato  con decreto del Presidente della
Regione,  su  conforme deliberazione della giunta regionale, adottata
su  proposta  dell'assessore  dell'igiene e sanita' e dell'assistenza
sociale  ed  e'  scelto, senza necessita' di valutazioni comparative,
tra  esperti  di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica
in  materia  di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi
sanitari,  in possesso di diploma di laurea e di accertata esperienza
dirigenziale.
    3.  Il  rapporto  di  lavoro  del  direttore  e'  esclusivo ed e'
regolato  da  contratto  di diritto privato di durata non inferiore a
tre  e  non  superiore  a cinque anni ai sensi dei commi 8 e seguenti
dell'Art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modifiche e integrazioni.
    4. Il direttore adotta apposito atto di assetto interno nel quale
sono  stabilite  le  norme  per  il  funzionamento e l'organizzazione
dell'Agenzia  sulla  base degli indirizzi di cui al comma 1 dell'Art.
22.
    5.  L'Agenzia applica, nella gestione della propria attivita', le
disposizioni  che disciplinano l'amministrazione, la contabilita' e i
contratti della Regione.