Art. 23. Direttore dell'Agenzia 1. L'agenzia e' retta da un direttore che ne ha la responsabilita' organizzativa e gestionale. 2. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale ed e' scelto, senza necessita' di valutazioni comparative, tra esperti di riconosciuta competenza e qualificazione scientifica in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso di diploma di laurea e di accertata esperienza dirigenziale. 3. Il rapporto di lavoro del direttore e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ai sensi dei commi 8 e seguenti dell'Art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. 4. Il direttore adotta apposito atto di assetto interno nel quale sono stabilite le norme per il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia sulla base degli indirizzi di cui al comma 1 dell'Art. 22. 5. L'Agenzia applica, nella gestione della propria attivita', le disposizioni che disciplinano l'amministrazione, la contabilita' e i contratti della Regione.