Art. 24. Ricerca biomedica e sanitaria 1. La Regione promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in campo biomedico e sanitario e garantisce il coordinamento e la complementarieta' delle azioni di ricerca e di innovazione intraprese dai soggetti del servizio sanitario regionale, dalle universita', dai centri di ricerca pubblici regionali, dal sistema del privato e del privato sociale, nonche' il trasferimento dei risultati di eccellenza raggiunti. 2. La destinazione di risorse finanziarie a strutture, servizi e interventi nell'ambito del SSR da parte di enti pubblici e privati tiene conto, secondo il principio della leale collaborazione, delle priorita' e degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale e locale. 3. E' istituito il Comitato per la' ricerca biomedica e sanitaria, composto garantendo la presenza dell'intero sistema sanitario regionale e universitario e degli altri centri di ricerca pubblici e privati, con il compito di supportare la giunta regionale per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e per la formulazione di proposte per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo della ricerca biomedica e sanitaria. 4. La Giunta predispone entro il 31 marzo di ogni anno la relazione annuale sullo stato della ricerca biomedica e sanitaria in Sardegna. 5. Entro il 30 aprile di ogni anno, la giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare individua, con apposito bando, le aree ed i settori di intervento della ricerca di maggiore interesse per il servizio sanitario regionale, garantendo attenzione al trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica assistenziale e alle patologie specifiche dell'isola, sui quali le universita', le ASL, le aziende ospedaliere e per il loro tramite gli altri soggetti pubblici e privati individuati nel bando, possono presentare progetti di ricerca, determinando anche l'ammontare del finanziamento. 6. Entro il 30 settembre dello stesso anno la giunta regionale, sulla base delle regole stabilite dal bando, provvede ad assegnare il finanziamento, anche pluriennale, ai progetti ritenuti congrui alla realizzazione degli obiettivi posti dalla programmazione regionale in ambito socio-sanitano. 7. Il sistema di valutazione e di monitoraggio dei progetti di ricerca e' effettuato, sulla base di standard internazionalmente riconosciuti, con criteri di trasparenza e pubblicita'. La valutazione dei progetti ex ante in itinere e la valutazione ex post, la certificazione dei risultati ottenuti e il raggiungimento degli obiettivi programmati, vengono effettuati avvalendosi dell'opera di revisori anonimi di comprovata competenza ed esperienza scientifica in materia di ricerca biomedica e sanitaria. 8. Lo stanziamento annuale complessivo della ricerca biomedica e sanitaria non puo' essere inferiore al due per mille del valore del fabbisogno finanziario del sistema sanitario regionale.