Art. 24.
                    Ricerca biomedica e sanitaria
    1.  La  Regione  promuove lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica   in   campo   biomedico  e  sanitario  e  garantisce  il
coordinamento  e  la  complementarieta'  delle azioni di ricerca e di
innovazione intraprese dai soggetti del servizio sanitario regionale,
dalle  universita',  dai  centri  di  ricerca pubblici regionali, dal
sistema  del  privato e del privato sociale, nonche' il trasferimento
dei risultati di eccellenza raggiunti.
    2.  La destinazione di risorse finanziarie a strutture, servizi e
interventi  nell'ambito  del  SSR da parte di enti pubblici e privati
tiene  conto,  secondo il principio della leale collaborazione, delle
priorita'   e   degli   obiettivi  determinati  dalla  programmazione
regionale e locale.
    3.   E'  istituito  il  Comitato  per  la'  ricerca  biomedica  e
sanitaria,   composto  garantendo  la  presenza  dell'intero  sistema
sanitario  regionale  e universitario e degli altri centri di ricerca
pubblici  e privati, con il compito di supportare la giunta regionale
per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di cui al comma 1 e per la
formulazione  di  proposte  per  la programmazione e il coordinamento
degli interventi nel campo della ricerca biomedica e sanitaria.
    4.  La  Giunta  predispone  entro  il  31 marzo  di  ogni anno la
relazione  annuale sullo stato della ricerca biomedica e sanitaria in
Sardegna.
    5.  Entro il 30 aprile di ogni anno, la giunta regionale, sentita
la  competente  Commissione consiliare individua, con apposito bando,
le  aree  ed  i  settori  di  intervento  della  ricerca  di maggiore
interesse  per il servizio sanitario regionale, garantendo attenzione
al   trasferimento   dei   risultati   della  ricerca  nella  pratica
assistenziale  e  alle  patologie specifiche dell'isola, sui quali le
universita', le ASL, le aziende ospedaliere e per il loro tramite gli
altri  soggetti  pubblici  e  privati  individuati nel bando, possono
presentare  progetti  di  ricerca, determinando anche l'ammontare del
finanziamento.
    6.  Entro  il 30 settembre dello stesso anno la giunta regionale,
sulla base delle regole stabilite dal bando, provvede ad assegnare il
finanziamento,  anche  pluriennale, ai progetti ritenuti congrui alla
realizzazione degli obiettivi posti dalla programmazione regionale in
ambito socio-sanitano.
    7.  Il  sistema  di valutazione e di monitoraggio dei progetti di
ricerca  e'  effettuato,  sulla  base  di standard internazionalmente
riconosciuti,   con   criteri   di   trasparenza  e  pubblicita'.  La
valutazione dei progetti ex ante in itinere e la valutazione ex post,
la  certificazione  dei  risultati ottenuti e il raggiungimento degli
obiettivi  programmati,  vengono effettuati avvalendosi dell'opera di
revisori  anonimi  di comprovata competenza ed esperienza scientifica
in materia di ricerca biomedica e sanitaria.
    8.  Lo stanziamento annuale complessivo della ricerca biomedica e
sanitaria  non  puo' essere inferiore al due per mille del valore del
fabbisogno finanziario del sistema sanitario regionale.