Art. 25.
                         F o r m a z i o n e
    1.   La   Regione   riconosce   l'importanza   della   formazione
tecnico-professionale  e  gestionale  della  dirigenza e del restante
personale  del SSR e a tale scopo ne favorisce la formazione continua
e    promuove   occasioni   di   formazione   sulla   programmazione,
organizzazione  e  gestione  dei  servizi  sanitari,  con particolare
attenzione alla diffusione delle tecniche di monitoraggio e controllo
sull'appropriatezza  clinica  e organizzativa delle prestazioni e dei
servizi sanitari.
    2.  Ferme  restando  le  competenze  degli organismi previsti dai
contratti  collettivi  di  lavoro, la giunta regionale istituisce una
apposita  Commissione  regionale  per  la formazione sanitaria, quale
organismo  di  supporto  per  la definizione delle linee di indirizzo
sulle attivita' formative di cui al comma 1.