Art. 26. Finanziamento del servizio sanitario regionale 1. Il finanziamento del servizio sanitario regionale e' assicurato dal fondo sanitario regionale, costituito dai fondi assegnati alla Regione o da questa acquisiti ai sensi della normativa vigente, nonche', ove presenti, dalla quota regionale di partecipazione alla spesa sanitaria e dai fondi regionali destinati a finanziare eventuali livelli integrativi di assistenza definiti a livello regionale. 2. La giunta regionale individua ogni anno, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sanita', i criteri per il riparto annuale del Fondo sanitario regionale tra le ASL tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza e sulla base di: a) popolazione residente, tenuto conto delle caratteristiche demografiche rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza; b) variabili di contesto, con particolare riferimento alle caratteristiche infrastrutturali del territorio, alla variabilita' demografica stagionale e ai fenomeni di spopolamento; c) fabbisogno di assistenza tenuto conto della domanda di prestazioni e della rete dei servizi e presidi; d) obiettivi assistenziali e funzioni di codrdinamento assegnati alle ASL dalla programmazione regionale. 3. Il riparto del Fondo sanitario regionale e' altresi' effettuato, per le specifiche funzioni assistenziali assegnate, a favore delle altre aziende e istituti pubblici di cui al comma 3 dell'Art. 1.