Art. 26.
           Finanziamento del servizio sanitario regionale
    1.   Il   finanziamento   del  servizio  sanitario  regionale  e'
assicurato  dal  fondo  sanitario  regionale,  costituito  dai  fondi
assegnati alla Regione o da questa acquisiti ai sensi della normativa
vigente,   nonche',   ove   presenti,   dalla   quota   regionale  di
partecipazione alla spesa sanitaria e dai fondi regionali destinati a
finanziare  eventuali  livelli  integrativi  di assistenza definiti a
livello regionale.
    2.   La   giunta   regionale  individua  ogni  anno,  sentita  la
Commissione  consiliare  competente  in materia di sanita', i criteri
per  il  riparto  annuale  del  Fondo  sanitario regionale tra le ASL
tenuto conto dei livelli essenziali di assistenza e sulla base di:
      a) popolazione  residente,  tenuto  conto delle caratteristiche
demografiche rilevanti ai fini dei bisogni di assistenza;
      b) variabili  di  contesto,  con  particolare  riferimento alle
caratteristiche  infrastrutturali  del  territorio, alla variabilita'
demografica stagionale e ai fenomeni di spopolamento;
      c) fabbisogno  di  assistenza  tenuto  conto  della  domanda di
prestazioni e della rete dei servizi e presidi;
      d) obiettivi   assistenziali   e   funzioni   di  codrdinamento
assegnati alle ASL dalla programmazione regionale.
    3.   Il   riparto  del  Fondo  sanitario  regionale  e'  altresi'
effettuato,  per  le  specifiche  funzioni assistenziali assegnate, a
favore  delle  altre  aziende  e  istituti pubblici di cui al comma 3
dell'Art. 1.