Art. 27.
                 Contabilita' economico-patrimoniale
    1.  Il  sistema  della  contabilita' economico-patrimoniale delle
aziende sanitarie e' definito dalla giunta regionale, informandosi ai
principi  e  alle  disposizioni del codice civile e tenendo conto del
sistema  informativo  sanitario  nazionale e regionale, nonche' delle
esigenze poste dal consolidamento della finanza pubblica.
    2.  Il direttore generale adotta entro il 15 novembre, sulla base
del  finanziamento  come  ripartito a norma dell'Art. 26, il bilancio
annuale  di  previsione  e  il  bilancio  pluriennale  di  previsione
contestualmente all'adozione sia del Programma sanitario annuale, sia
del Programma sanitario triennale. Un piano annuale di fabbisogno del
personale e' inserito come allegato al bilancio annuale di previsione
e  ne  costituisce  parte  integrante. Gli atti previsti nel presente
comma sono  trasmessi  al competente Assessorato contestualmente alla
loro adozione.