Art. 29.
                         Controlli regionali
    1.   La   Regione   esercita,  per  il  tramite  dell'Assessorato
competente,  il  controllo preventivo sui seguenti atti delle aziende
sanitarie:
      a) bilancio di esercizio;
      b) atti  di  disposizione, del patrimonio eccedenti l'ordinaria
amministrazione;
      c) atti  o  contratti  che  comportino impegni di spesa su base
pluriennale per un importo complessivo superiore a euro 5.000.000; il
controllo deve avvenire entro quindici giorni lavorativi, trascorsi i
quali gli atti si intendono approvati.
    2.  Gli  atti  o  i  contratti  che  comportino  impegni di spesa
inferiori  a  euro 5.000.000 non sono soggetti a controllo preventivo
ma   sono   comunicati   all'Assessorato  contestualmente  alla  loro
adozione.
    3. Il controllo di cui al comma 1 e' di legittimita' e di merito.
Il   controllo   di  legittimita'  consiste  nel  giudizio  circa  la
conformita'   dell'atto   rispetto   a   disposizioni  legislative  e
regolamentari.  Il  controllo  di  merito  ha  natura di atto di alta
amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto
adottato  dall'azienda  rispetto  agli indirizzi della programmazione
regionale,  alle  regole  di  buona  amministrazione e alle direttive
della giunta regionale nella materia oggetto dell'atto.
    4.   Il  termine  per  l'esercizio  del  controllo  di  cui  alle
lettere a)  e  b)  del comma 1 e' di quaranta giorni ed e' interrotto
qualora l'assessorato dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale
richieda  chiarimenti  o elementi integrativi; il medesimo termine e'
sospeso dal 5 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.
    5. Gli atti soggetti al controllo preventivo ai sensi del comma 1
sono  pubblicati  in forma integrale contestualmente al loro invio al
controllo.  Nelle  more  del  controllo  regionale,  ad essi non puo'
essere data esecuzione.
    6.  La  giunta  regionale  nomina commissari per l'adozione degli
atti  obbligatori  per legge, previa diffida a provvedere nel termine
di  trenta  giorni,  in  caso  di  omissione  o  ritardo da parte del
direttore generale.