Art. 29. Controlli regionali 1. La Regione esercita, per il tramite dell'Assessorato competente, il controllo preventivo sui seguenti atti delle aziende sanitarie: a) bilancio di esercizio; b) atti di disposizione, del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione; c) atti o contratti che comportino impegni di spesa su base pluriennale per un importo complessivo superiore a euro 5.000.000; il controllo deve avvenire entro quindici giorni lavorativi, trascorsi i quali gli atti si intendono approvati. 2. Gli atti o i contratti che comportino impegni di spesa inferiori a euro 5.000.000 non sono soggetti a controllo preventivo ma sono comunicati all'Assessorato contestualmente alla loro adozione. 3. Il controllo di cui al comma 1 e' di legittimita' e di merito. Il controllo di legittimita' consiste nel giudizio circa la conformita' dell'atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, alle regole di buona amministrazione e alle direttive della giunta regionale nella materia oggetto dell'atto. 4. Il termine per l'esercizio del controllo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e' di quaranta giorni ed e' interrotto qualora l'assessorato dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale richieda chiarimenti o elementi integrativi; il medesimo termine e' sospeso dal 5 al 25 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. 5. Gli atti soggetti al controllo preventivo ai sensi del comma 1 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale, ad essi non puo' essere data esecuzione. 6. La giunta regionale nomina commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, in caso di omissione o ritardo da parte del direttore generale.