Art. 3.
               Erogazione delle prestazioni sanitarie
    1.  L'esercizio  di  attivita'  sanitarie  da  parte di strutture
pubbliche  o  private  e'  disciplinato  dai  principi  tratti  dagli
articoli 8,   8-bis,   8-ter,  8-quater  e  8-quinquies  del  decreto
legislativo  n.  502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni,
dalle disposizioni della presente legge e dalle disposizioni adottate
dalla giunta regionale ai sensi del comma 2.
    2.  La  realizzazione  di  strutture  sanitarie  e l'esercizio di
attivita' sanitarie sono subordinati alle relative autorizzazioni, ai
sensi  degli  articoli 5  e 6. L'esercizio di attivita' sanitarie per
conto  del  SSR  e'  subordinato  all'accreditamento istituzionale ai
sensi  dell'Art.  7.  La  remunerazione  delle attivita' svolte dalle
strutture  e dai soggetti accreditati e' subordinata alla definizione
degli  accordi e alla stipulazione dei rapporti contrattuali ai sensi
dell'Art. 8.
    3.  Il  rapporto di lavoro del personale medico convenzionato con
il SSR e' disciplinato dall'Art. 8 del decreto legislativo n. 502 del
1992,  e successive modifiche e integrazioni. Le attivita' dei medici
di  medicina  generale, dei pediatri di libera scelta, delle farmacie
pubbliche e private, nonche' dei professionisti di cui al comma 2-bis
dell'Art.  8  del  decreto  legislativo n. 502 del 1992, e successive
modifiche  e  integrazioni,  sono  raccordate  con  le attivita' e le
funzioni delle ASL, di regola a livello distrettuale.
    4.  Le disposizioni della presente legge relative alle strutture,
alle  prestazioni  e  ai  servizi  sanitari  si  applicano anche alle
strutture, alle prestazioni e ai servizi sociosanitari.