Art. 3. Erogazione delle prestazioni sanitarie 1. L'esercizio di attivita' sanitarie da parte di strutture pubbliche o private e' disciplinato dai principi tratti dagli articoli 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni della presente legge e dalle disposizioni adottate dalla giunta regionale ai sensi del comma 2. 2. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie sono subordinati alle relative autorizzazioni, ai sensi degli articoli 5 e 6. L'esercizio di attivita' sanitarie per conto del SSR e' subordinato all'accreditamento istituzionale ai sensi dell'Art. 7. La remunerazione delle attivita' svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati e' subordinata alla definizione degli accordi e alla stipulazione dei rapporti contrattuali ai sensi dell'Art. 8. 3. Il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato con il SSR e' disciplinato dall'Art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. Le attivita' dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private, nonche' dei professionisti di cui al comma 2-bis dell'Art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, sono raccordate con le attivita' e le funzioni delle ASL, di regola a livello distrettuale. 4. Le disposizioni della presente legge relative alle strutture, alle prestazioni e ai servizi sanitari si applicano anche alle strutture, alle prestazioni e ai servizi sociosanitari.