Art. 30. Norma transitoria 1. In fase di prima applicazione della presente legge i termini di presentazione e le modalita' di approvazione del Piano regionale dei servizi sanitari previsti dal comma 2 dell'Art. 12 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007. 2. Le convenzioni stipulate in base alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le strutture private attualmente in regime di accreditamento provvisorio in base al comma 2 dell'Art. 10 della delibera della giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 ed i contratti stipulati con le strutture transitoriamente accreditate secondo le modalita' del predetto comma e in base al comma 5 dell'Art. 10 della citata deliberazione, disciplinanti l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN, cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2006. 3. Sino a tale data i rapporti in essere proseguono secondo le modalita' e condizioni previste nelle convenzioni o contratti di cui al comma 2. 4. Entro il 31 marzo 2007 sono predisposti e sottoscritti sulla base di appositi indirizzi definiti dalla giunta regionale i nuovi contratti sostitutivi delle convenzioni in essere, definiti ai sensi del comma 1 dell'Art. 8 della presente legge, di durata biennale..