Art. 30.
                          Norma transitoria
    1.  In  fase di prima applicazione della presente legge i termini
di  presentazione  e le modalita' di approvazione del Piano regionale
dei servizi sanitari previsti dal comma 2 dell'Art. 12 si applicano a
decorrere dal 1° marzo 2007.
    2.  Le convenzioni stipulate in base alla legge 23 dicembre 1978,
n.   833,   con   le  strutture  private  attualmente  in  regime  di
accreditamento  provvisorio  in  base  al  comma 2 dell'Art. 10 della
delibera  della  giunta  regionale  n.  26/21  del 4 giugno 1998 ed i
contratti  stipulati  con  le  strutture transitoriamente accreditate
secondo  le  modalita'  del  predetto  comma e  in  base  al  comma 5
dell'Art.  10  della citata deliberazione, disciplinanti l'erogazione
di prestazioni sanitarie a carico del SSN, cessano di avere efficacia
al 31 dicembre 2006.
    3.  Sino  a  tale data i rapporti in essere proseguono secondo le
modalita'  e condizioni previste nelle convenzioni o contratti di cui
al comma 2.
    4.  Entro  il 31 marzo 2007 sono predisposti e sottoscritti sulla
base  di  appositi  indirizzi definiti dalla giunta regionale i nuovi
contratti  sostitutivi delle convenzioni in essere, definiti ai sensi
del comma 1 dell'Art. 8 della presente legge, di durata biennale..