Art. 31. Norme finali e abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del servizio sanitario regionale); b) la lettera c) del comma 10 dell'Art. 1 della legge regionale n. 30 del 1998. 2. Sono altresi' abrogati gli articoli da 1 a 13; i commi da 6 a 8 dell'Art. 14; i commi 4 e 5 dell'Art. 22; gli articoli da 28 a 33; l'Art. 44; gli articoli da 46 a 51 e gli articoli da 53 a 55 della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10. 3. Il limite di cui al comma 3 dell'Art. 42 della legge regionale n. 10 del 1997 e' stabilito in euro 200.000. 4. I pareri obbligatori previsti dalla presente legge sono resi, salvo diversa previsione, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, il soggetto richiedente puo' procedere ugualmente all'adozione dell'atto o provvedimento sul quale e' stato richiesto il parere.