Art. 31.
                     Norme finali e abrogazioni
    1.  Dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge sono
abrogati:
      a) la  legge  regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma
del servizio sanitario regionale);
      b) la lettera c) del comma 10 dell'Art. 1 della legge regionale
n. 30 del 1998.
    2.  Sono altresi' abrogati gli articoli da 1 a 13; i commi da 6 a
8  dell'Art. 14; i commi 4 e 5 dell'Art. 22; gli articoli da 28 a 33;
l'Art.  44;  gli  articoli da 46 a 51 e gli articoli da 53 a 55 della
legge regionale 24 marzo 1997, n. 10.
    3. Il limite di cui al comma 3 dell'Art. 42 della legge regionale
n. 10 del 1997 e' stabilito in euro 200.000.
    4.  I pareri obbligatori previsti dalla presente legge sono resi,
salvo  diversa  previsione, entro trenta giorni dal ricevimento della
relativa   richiesta;   decorso  infruttuosamente  tale  termine,  il
soggetto richiedente puo' procedere ugualmente all'adozione dell'atto
o provvedimento sul quale e' stato richiesto il parere.