Art. 4.
     Tutela del diritto del cittadino alla salute e al benessere
    1. E' compito della Regione:
      a) impartire  direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione
di  interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute
in   collaborazione   con   il   sistema   scolastico,   gli   ordini
professionali, l'universita' e con le organizzazioni di volontariato,
di  promozione  sociale  e della cooperazione sociale, nonche' per la
partecipazione  alla  verifica  della  qualita'  dei  servizi e delle
prestazioni erogate e alla verifica dei risultati;
      b) emanare  linee guida per la omogenea definizione delle Carte
dei servizi e sovraintendere al processo di attuazione delle stesse;
      c) impartire  direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione
del  consenso  informato  e  per  assicurare ai cittadini l'esercizio
della libera scelta nell'accesso alle strutture sanitarie ed al luogo
di cura;
      d) emanare  linee  guida  per  la  realizzazione uniforme degli
uffici  di  relazioni con il pubblico, di uffici di pubblica tutela e
di  punti  di  accesso  unitario  ai  servizi  sanitari,  nei presidi
ospedalieri del livello distrettuale;
      e) impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione,
anche  sperimentale,  di  interventi,  stili  e  pratiche  operative,
formazione  delle  professionalita',  finalizzati  alla umanizzazione
delle  cure  ed  alla  costruzione del benessere del cittadino malato
attraverso   le   varie   componenti   del   sistema   sanitario:  le
professionalita'  tecnico-scientifiche,  l'interazione tra le diverse
professionalita',  l'organizzazione  del  lavoro,  le  strutture e il
coinvolgimento  delle  organizzazioni di volontariato e di promozione
sociale.
    2. Nelle aziende sanitarie sono istituiti:
      a) un  Ufficio  di  pubblica  tutela  (UPI)  retto  da  persona
qualificata,  non  dipendente  del  servizio  sanitario regionale; la
funzione di responsabile dell'ufficio di pubblica tutela ha natura di
servizio onorario;
      b) un   ufficio  di  relazioni  con  il  pubblico,  affidato  a
personale dipendente;
      c) punti  di  accesso  unitario  dei servizi sanitari (PASS) in
ogni   presidio   ospedaliero   e  in  ogni  distretto,  composti  da
responsabili  del percorso clinico, in diretta relazione con i medici
di medicina generale.