Art. 5. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie 1. La giunta regionale stabilisce l'ambito di applicazione, le modalita' e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e al trasferimento, ristrutturazione, ampliamento e completamento di strutture sanitarie gia' esistenti, sulla base degli indicatori di fabbisogno determinati dal Piano regionale dei servizi sanitari di cui all'Art. 12 o dagli atti che ne costituiscono attuazione. Per l'espletamento dell'attivita' istruttoria relativa alla verifica di compatibilita' di nuove strutture sanitarie, prevista dall'Art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, la Regione si avvale del Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti di cui al comma 3 dell'Art. 6. 2. Per i soggetti di cui al comma 2 dell'Art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, non e' applicabile l'obbligo di autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie di cui al comma 1.