Art. 5.
      Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie
    1.  La  giunta  regionale stabilisce l'ambito di applicazione, le
modalita'  e  i  termini  per  la  richiesta  e  l'eventuale rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e
al  trasferimento,  ristrutturazione,  ampliamento e completamento di
strutture  sanitarie  gia'  esistenti, sulla base degli indicatori di
fabbisogno  determinati  dal  Piano regionale dei servizi sanitari di
cui  all'Art.  12  o  dagli atti che ne costituiscono attuazione. Per
l'espletamento  dell'attivita'  istruttoria relativa alla verifica di
compatibilita' di nuove strutture sanitarie, prevista dall'Art. 8-ter
del  decreto  legislativo  n.  502 del 1992, e successive modifiche e
integrazioni,  la  Regione  si  avvale  del  Nucleo  tecnico  per  le
autorizzazioni e gli accreditamenti di cui al comma 3 dell'Art. 6.
    2.  Per  i soggetti di cui al comma 2 dell'Art. 8-ter del decreto
legislativo  n.  502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni,
non  e' applicabile l'obbligo di autorizzazione alla realizzazione di
strutture sanitarie di cui al comma 1.