Art. 6. Autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie 1. La giunta regionale stabilisce e aggiorna, con propria deliberazione, i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private,.nonche', sentiti gli ordini professionali e le associazioni professionali maggiormente rappresentative, degli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2 dell'Art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nel comma 4 dell'Art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, definendo altresi' la periodicita' dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi, nonche' le modalita' e i termini per la richiesta dell'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie. 2. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione di cui al comma 1 spettano: a) ai comuni, con facolta' di avvalersi delle ASL, per quanto concerne le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e gli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici di cui al comma 2 dell'Art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni; b) alla Regione, per quanto concerne le strutture a piu' elevata complessita'. 3. In relazione alle strutture a piu' elevata complessita' presso il competente Assessorato regionale e' costituito un apposito Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti, composto da personale regionale, da personale delle aziende sanitarie e, qualora necessario, da professionisti esterni al sistema sanitario nazionale con qualificazione sanitaria e/o tecnica adeguata. Il nucleo di valutazione costituito a norma della lettera c) del comma 10 dell'Art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 30 (Norme in materia di esercizio delle funzioni di igiene e sanita' pubblica) e' soppresso a far data dall'entrata in vigore della presente legge.