Art. 6.
         Autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie
    1.  La  giunta  regionale  stabilisce  e  aggiorna,  con  propria
deliberazione,   i   requisiti   minimi  strutturali,  tecnologici  e
organizzativi  richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da
parte  delle  strutture  pubbliche  e  private,.nonche',  sentiti gli
ordini  professionali  e  le  associazioni professionali maggiormente
rappresentative,  degli studi professionali singoli e associati, mono
o  polispecialistici  di  cui  al comma 2 dell'Art. 8-ter del decreto
legislativo  n.  502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni,
sulla base dei principi e dei criteri direttivi contenuti nel comma 4
dell'Art.  8  del  decreto  legislativo n. 502 del 1992, e successive
modifiche  e  integrazioni,  definendo  altresi'  la periodicita' dei
controlli sulla permanenza dei requisiti stessi, nonche' le modalita'
e  i  termini  per  la richiesta dell'autorizzazione all'esercizio di
attivita' sanitarie.
    2. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione di cui
al comma 1 spettano:
      a) ai  comuni,  con facolta' di avvalersi delle ASL, per quanto
concerne   le   strutture   che  erogano  prestazioni  di  assistenza
specialistica  in  regime  ambulatoriale  e  gli  studi professionali
singoli  e  associati,  mono  o  polispecialistici  di cui al comma 2
dell'Art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
modifiche e integrazioni;
      b) alla  Regione,  per  quanto  concerne  le  strutture  a piu'
elevata complessita'.
    3. In relazione alle strutture a piu' elevata complessita' presso
il  competente Assessorato regionale e' costituito un apposito Nucleo
tecnico  per  le  autorizzazioni  e  gli  accreditamenti, composto da
personale  regionale, da personale delle aziende sanitarie e, qualora
necessario,  da professionisti esterni al sistema sanitario nazionale
con  qualificazione  sanitaria  e/o  tecnica  adeguata.  Il nucleo di
valutazione   costituito   a  norma  della  lettera c)  del  comma 10
dell'Art.  1  della  legge regionale 13 ottobre 1998, n. 30 (Norme in
materia  di esercizio delle funzioni di igiene e sanita' pubblica) e'
soppresso a far data dall'entrata in vigore della presente legge.