Art. 7.
                    Accreditamento istituzionale
    1.  Le  strutture  sanitarie  pubbliche e private, autorizzate ai
sensi  dell'Art.  6,  nonche'  i professionisti che intendono erogare
prestazioni   per  conto  del  SSR,  devono  ottenere  dalla  Regione
l'accreditamento  istituzionale.  La  giunta  regionale,  con propria
deliberazione,   adottata   su   proposta   dell'Assessore  regionale
dell'igiene   e   sanita'   e  dell'assistenza  sociale,  sentita  la
competente   Commissione  consiliare,  individua  i  criteri  per  la
verifica della funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale e
regionale   e   stabilisce   i  requisiti  di  qualita'  strutturali,
tecnologici  e  organizzativi,  ulteriori  rispetto  a quelli minimi;
necessari per ottenere l'accreditamento. In particolare, le strutture
che    chiedono   l'accreditamento   devono   assicurare   forme   di
partecipazione  dei  cittadini  e degli utilizzatori dei servizi alla
definizione   dell'accessibilita'   dei   medesimi  e  alla  verifica
dell'attivita'   svolta,  un'adeguata  dotazione  quantitativa  e  la
qualificazione  professionale del personale effettivamente impiegato,
la   partecipazione   della   struttura   stessa   a   programmi   di
accreditamento   professionale  tra  pari,  la  partecipazione  degli
operatori  a programmi di valutazione sistematica dell'appropriatezza
e  della  qualita'  delle  prestazioni  erogate,  il  rispetto  delle
condizioni  di  incompatibilita' previste dalla vigente normativa per
il personale comunque impiegato.
    2.  Con  la  medesima  procedura  la  giunta  regionale  aggiorna
periodicamente   i  requisiti  di  cui  al  comma 1  e  definisce  la
periodicita'  dei  controlli  sulla  permanenza dei requisiti stessi,
prevedendo   altresi'   modalita'   e   termini   per   la  richiesta
dell'accreditamento  istituzionale,  nonche'  casi  e modi di riesame
della medesima.
    3.  Sui  requisiti per l'accreditamento degli studi professionali
la  giunta  regionale acquisisce il parere degli ordini e dei collegi
professionali interessati.
    4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni
regionali  di  cui  al  comma 1,  la Regione avvia la revisione degli
accreditamenti provvisori concessi ai sensi della deliberazione della
giunta  regionale  n.  26/21 del 4 giugno 1998 e del relativo decreto
dell'Assessore  regionale  dell'igiene  e  sanita'  e dell'assistenza
sociale  del  29 giugno  1998,  recante  requisiti  e  procedure  per
l'accreditamento  delle  strutture  sanitarie  pubbliche e private in
attuazione  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997  (Approvazione  dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  alle
regioni  e  alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia
di  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed organizzativi minimi per
l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture
private),   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  della  Gazzetta
ufficiale   20 febbraio   1997,   n.   42.  Per  la  revisione  degli
accreditamenti  provvisori,  nonche'  per  l'istruttoria  delle nuove
richieste  di accreditamento, la Regione si avvale del Nucleo tecnico
di cui al comma 3 dell'Art. 6.
    5.  La  revisione  di cui al comma 4 deve essere completata entro
due  anni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge;  sino al
completamento   ditale   revisione   non  possono  essere  rilasciate
autorizzazioni  alla  realizzazione  di  nuove strutture sanitarie di
media  e  grande  complessita'  ai  sensi  dell'Art.  5, salvo quelle
espressamente  previste  dal  Piano regionale dei servizi sanitari di
cui all'Art. 12 o da atti che ne costituiscono attuazione. In sede di
concessione    o   di   rinnovo   dell'accreditamento,   nonche'   di
autorizzazione alla prosecuzione dell'accreditamento provvisorio sino
alla definizione del procedimento di revisione del medesimo, si tiene
comunque  conto,  per  ciascuna  struttura  interessata, degli Indici
previsti  dal  Piano  regionale dei servizi sanitari di' cui all'Art.
12,  in  particolare  del  tasso  di  occupazione effettiva dei posti
letto, al netto dei ricoveri ad elevato rischio di inappropriatezza.