Art. 7. Accreditamento istituzionale 1. Le strutture sanitarie pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'Art. 6, nonche' i professionisti che intendono erogare prestazioni per conto del SSR, devono ottenere dalla Regione l'accreditamento istituzionale. La giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i criteri per la verifica della funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale e regionale e stabilisce i requisiti di qualita' strutturali, tecnologici e organizzativi, ulteriori rispetto a quelli minimi; necessari per ottenere l'accreditamento. In particolare, le strutture che chiedono l'accreditamento devono assicurare forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla definizione dell'accessibilita' dei medesimi e alla verifica dell'attivita' svolta, un'adeguata dotazione quantitativa e la qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato, la partecipazione della struttura stessa a programmi di accreditamento professionale tra pari, la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica dell'appropriatezza e della qualita' delle prestazioni erogate, il rispetto delle condizioni di incompatibilita' previste dalla vigente normativa per il personale comunque impiegato. 2. Con la medesima procedura la giunta regionale aggiorna periodicamente i requisiti di cui al comma 1 e definisce la periodicita' dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi, prevedendo altresi' modalita' e termini per la richiesta dell'accreditamento istituzionale, nonche' casi e modi di riesame della medesima. 3. Sui requisiti per l'accreditamento degli studi professionali la giunta regionale acquisisce il parere degli ordini e dei collegi professionali interessati. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la Regione avvia la revisione degli accreditamenti provvisori concessi ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e del relativo decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale del 29 giugno 1998, recante requisiti e procedure per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture private), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42. Per la revisione degli accreditamenti provvisori, nonche' per l'istruttoria delle nuove richieste di accreditamento, la Regione si avvale del Nucleo tecnico di cui al comma 3 dell'Art. 6. 5. La revisione di cui al comma 4 deve essere completata entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge; sino al completamento ditale revisione non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture sanitarie di media e grande complessita' ai sensi dell'Art. 5, salvo quelle espressamente previste dal Piano regionale dei servizi sanitari di cui all'Art. 12 o da atti che ne costituiscono attuazione. In sede di concessione o di rinnovo dell'accreditamento, nonche' di autorizzazione alla prosecuzione dell'accreditamento provvisorio sino alla definizione del procedimento di revisione del medesimo, si tiene comunque conto, per ciascuna struttura interessata, degli Indici previsti dal Piano regionale dei servizi sanitari di' cui all'Art. 12, in particolare del tasso di occupazione effettiva dei posti letto, al netto dei ricoveri ad elevato rischio di inappropriatezza.