Art. 8. Accordi e contratti 1. Le ASL definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e correttezza dei procedimenti decisionali. La giunta regionale definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attivita' delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi. 2. Sino al termine del procedimento di revisione degli accreditamenti provvisori di cui al comma 4 dell'Art. 7, le ASL possono definire gli accordi e stipulare i contratti con le strutture provvisoriamente accreditate sulla base di indirizzi definiti a livello regionale.