Art. 8.
                         Accordi e contratti
    1.  Le  ASL definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed
equiparate   e  stipulano  contratti  con  quelle  private  e  con  i
professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi
e  nell'ambito  dei  livelli  di spesa stabiliti dalla programmazione
regionale,  assicurando  trasparenza,  informazione e correttezza dei
procedimenti  decisionali.  La  giunta  regionale  definisce appositi
indirizzi  per  la  formulazione  dei  programmi  di  attivita' delle
strutture   interessate   alla  stipula  di  accordi  e  contratti  e
predispone uno schema-tipo degli stessi.
    2.   Sino   al   termine  del  procedimento  di  revisione  degli
accreditamenti  provvisori  di  cui  al  comma 4  dell'Art. 7, le ASL
possono definire gli accordi e stipulare i contratti con le strutture
provvisoriamente  accreditate  sulla  base  di  indirizzi  definiti a
livello regionale.