Art. 9.
             Norme generali di organizzazione delle ASL
    1.  Le  ASL  assicurano, attraverso servizi direttamente gestiti,
l'assistenza  sanitaria  collettiva  in ambiente di vita e di lavoro,
l'assistenza  distrettuale  e  l'assistenza ospedaliera, salvo quanto
previsto  dalla  presente  legge  in ordine all'azienda ospedaliera e
alle  altre  strutture  di  cui  al comma 3 dell'Art. 1. Le ASL hanno
personalita'  giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro
organizzazione  e  il  loro funzionamento sono disciplinati dall'atto
aziendale,  di cui al comma 1-bis dell'Art. 3 del decreto legislativo
n.  502  del  1992,  e  successive  modifiche ed integrazioni. L'atto
aziendale  individua  in particolare le strutture operative dotate di
autonomia    gestionale    o    tecnico-professionale    soggette   a
rendicontazione  analitica, le competenze dei relativi responsabili e
disciplina    l'organizzazione   delle   ASL   secondo   il   modello
dipartimentale,  nonche' i compiti e le responsabilita' dei direttori
di dipartimento e di distretto socio-sanitario.
    2.  Sono  organi  delle  ASL  il direttore generale e il collegio
sindacale.  Il direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle
proprie   funzioni,   dal   direttore   sanitario   e  dal  direttore
amministrativo.
    3.  L'atto  aziendale  di cui al comma i e' adottato o modificato
dal direttore generale, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e
socio-sanitaria,   di   cui   all'Art.   15,  entro  sessanta  giorni
dall'emanazione  dei  relativi  indirizzi,  predisposti  dalla giunta
regionale,  previo parere della Commissione consiliare competente. Il
direttore  generale  trasmette l'atto aziendale alla giunta regionale
per  la verifica di conformita' ai suddetti indirizzi; decorsi trenta
giorni  dal  ricevimento  dell'atto, la verifica si intende positiva;
ove  la giunta regionale si pronunci nel senso della non conformita',
il  direttore generale sottopone alla giunta regionale un nuovo testo
entro  i successivi trenta giorni; se la verifica e' ancora negativa,
la  giunta  regionale  puo'  revocare  il  direttore  generale oppure
nominare un commissario ad acta.
    4.  Gli  indirizzi  di  cui  al comma 3 forniscono in particolare
elementi per:
      a) la   valorizzazione   del  coinvolgimento  responsabile  dei
cittadini, degli operatori e degli utenti nelle questioni concernenti
la  salute  in quanto diritto fondamentale dell'individuo e interesse
della collettivita';
      b) la  valorizzazione  delle  ASL  quali elementi costitutivi e
strumenti  operativi del servizio sanitario regionale all'interno del
quale cooperano per la realizzazione degli obiettivi di salute;
      c) la  definizione  di  un  assetto organizzativo delle ASL che
tenga   conto  del  necessario  sretto  collegamento  tra  assistenza
ospedaliera  e  assistenza territoriale, nonche' della indispensabile
integrazione   tra   assistenza   sociale   e  assistenza  sanitaria,
prevedendo   in   particolare   l'articolazione  in  distretti  e  la
compresenza in esse di uno o piu' presidi ospedalieri;
      d) la  specificazione delle funzioni della direzione aziendale,
affiancata dai direttori di distretto socio-sanitario, in ordine alla
negoziazione  e alla stipulazione degli accordi e dei contratti con i
produttori  di  prestazioni  e  servizi sanitari, alla garanzia della
compatibilita'  tra  il programma sanitario annuale di cui al comma 4
dell'Art.  13  e  la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie, al
controllo  e  alla  verifica  dei  risultati nei confronti di ciascun
soggetto  erogatore  di  prestazioni  e  servizi,  allo  sviluppo del
sistema  di programmazione e controllo di cui al comma 3 dell'Art. 13
e all'Art. 28;
      e) la  specificazione  delle  principali funzioni del direttore
sanitario,  del  direttore  amministrativo, del direttore dei servizi
sociosanitari, del dirigente medico e del dirigente amministrativo di
presidio  ospedaliero  ovvero  del  direttore di presidio ospedaliero
scelto  tra  i  due,  del direttore di dipartimento, del direttore di
distretto   socio-sanitario,   del  coordinatore  dei  servizi  delle
professioni  sanitarie e sociali di cui alla legge 10 agosto 2000, n.
251   (Disciplina   delle   professioni  sanitarie  infermieristiche,
tecniche   della  riabilitazione,  della  prevenzione  nonche'  della
professione  ostetrica), del collegio di direzione di cui all'Art. 17
del  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, e successive modifiche ed
integrazioni, del consiglio delle professioni sanitarie;
      f) la   scelta  del  dipartimento  come  modello  ordinario  di
gestione operativa, a livello aziendale o interaziendale, di tutte le
attivita'  delle  aziende, dotato di autonomia tecnico-professionale,
nonche'  di  autonomia  gestionale nei limiti degli obiettivi e delle
risorse  attribuiti; la definizione degli organi del dipartimento: un
direttore,  nominato dal direttore generale sulla base di una rosa di
candidati  selezionata dal comitato di dipartimento, per la durata di
tre  anni  rinnovabili una sola volta, che ha la gestione complessiva
del  budget,  e'  responsabile  del  raggiungimento  degli  obiettivi
assegnati,  assicura  il coordinamento organizzativo e gestionale, e'
garante    della   continuita'   assistenziale   e   della   qualita'
dell'assistenza   e  ne  assicura  la  verifica  e  il  miglioramento
continuo,  promuove  l'aggiornamento continuo tecnico scientifico del
personale,  rimane titolare della struttura complessa cui e' preposto
e   puo'   mantenere   le  funzioni  assistenziali;  il  comitato  di
dipartimento,  composto  dai  responsabili  delle  strutture  che  vi
afferiscono.  e  da una quota di componenti elettivi, individuati tra
le  professionalita'  presenti all'interno del dipartimento, il quale
concorre  alla definizione del programma d'attivita' ed alla verifica
degli obiettivi,
      g) l'individuazione  dei  servizi  e delle strutture che devono
essere  aggregati  in dipartimenti, nonche' i motivi che giustificano
la  costituzione  dei  dipartimenti stessi, tenuto conto, a tal fine,
delle    dimensioni    demografiche,   territoriali   ed   economiche
dell'azienda   e  in  funzione  degli  obiettivi  e  delle  strategie
aziendali;
      h) le  condizioni  che  giustificano l'accorpamento. in capo ad
unica  figura,  di  piu'  funzioni  o  l'individuazione  di ulteriori
responsabilita' limitatamente ai servizi di nuova istituzione;
      i) la  valorizzazione della funzione di governo delle attivita'
cliniche   o   governo   clinico,  comprensiva  della  collaborazione
multiprofessionale  e  della  responsabilizzazione  e  partecipazione
degli   operatori,   in  particolare  in  relazione  ai  principi  di
efficacia, appropriatezza ed efficienza;
      l)  le  modalita'  di  raccordo  con l'Agenzia regionale per la
protezione  dell'ambiente  della  Sardegna  (ARPAS)  e con l'Istituto
zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
      m) la determinazione delle risorse professionali necessarie per
assicurare  i  livelli  essenziali  di  assistenza  nel  rispetto dei
vincoli   posti   dalla  normativa  nazionale  e  regionale  e  dalla
programmazione regionale.