Art. 9. Norme generali di organizzazione delle ASL 1. Le ASL assicurano, attraverso servizi direttamente gestiti, l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dalla presente legge in ordine all'azienda ospedaliera e alle altre strutture di cui al comma 3 dell'Art. 1. Le ASL hanno personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati dall'atto aziendale, di cui al comma 1-bis dell'Art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni. L'atto aziendale individua in particolare le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale soggette a rendicontazione analitica, le competenze dei relativi responsabili e disciplina l'organizzazione delle ASL secondo il modello dipartimentale, nonche' i compiti e le responsabilita' dei direttori di dipartimento e di distretto socio-sanitario. 2. Sono organi delle ASL il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo. 3. L'atto aziendale di cui al comma i e' adottato o modificato dal direttore generale, sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, di cui all'Art. 15, entro sessanta giorni dall'emanazione dei relativi indirizzi, predisposti dalla giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. Il direttore generale trasmette l'atto aziendale alla giunta regionale per la verifica di conformita' ai suddetti indirizzi; decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'atto, la verifica si intende positiva; ove la giunta regionale si pronunci nel senso della non conformita', il direttore generale sottopone alla giunta regionale un nuovo testo entro i successivi trenta giorni; se la verifica e' ancora negativa, la giunta regionale puo' revocare il direttore generale oppure nominare un commissario ad acta. 4. Gli indirizzi di cui al comma 3 forniscono in particolare elementi per: a) la valorizzazione del coinvolgimento responsabile dei cittadini, degli operatori e degli utenti nelle questioni concernenti la salute in quanto diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivita'; b) la valorizzazione delle ASL quali elementi costitutivi e strumenti operativi del servizio sanitario regionale all'interno del quale cooperano per la realizzazione degli obiettivi di salute; c) la definizione di un assetto organizzativo delle ASL che tenga conto del necessario sretto collegamento tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale, nonche' della indispensabile integrazione tra assistenza sociale e assistenza sanitaria, prevedendo in particolare l'articolazione in distretti e la compresenza in esse di uno o piu' presidi ospedalieri; d) la specificazione delle funzioni della direzione aziendale, affiancata dai direttori di distretto socio-sanitario, in ordine alla negoziazione e alla stipulazione degli accordi e dei contratti con i produttori di prestazioni e servizi sanitari, alla garanzia della compatibilita' tra il programma sanitario annuale di cui al comma 4 dell'Art. 13 e la disponibilita' delle risorse finanziarie, al controllo e alla verifica dei risultati nei confronti di ciascun soggetto erogatore di prestazioni e servizi, allo sviluppo del sistema di programmazione e controllo di cui al comma 3 dell'Art. 13 e all'Art. 28; e) la specificazione delle principali funzioni del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del direttore dei servizi sociosanitari, del dirigente medico e del dirigente amministrativo di presidio ospedaliero ovvero del direttore di presidio ospedaliero scelto tra i due, del direttore di dipartimento, del direttore di distretto socio-sanitario, del coordinatore dei servizi delle professioni sanitarie e sociali di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonche' della professione ostetrica), del collegio di direzione di cui all'Art. 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche ed integrazioni, del consiglio delle professioni sanitarie; f) la scelta del dipartimento come modello ordinario di gestione operativa, a livello aziendale o interaziendale, di tutte le attivita' delle aziende, dotato di autonomia tecnico-professionale, nonche' di autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti; la definizione degli organi del dipartimento: un direttore, nominato dal direttore generale sulla base di una rosa di candidati selezionata dal comitato di dipartimento, per la durata di tre anni rinnovabili una sola volta, che ha la gestione complessiva del budget, e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnati, assicura il coordinamento organizzativo e gestionale, e' garante della continuita' assistenziale e della qualita' dell'assistenza e ne assicura la verifica e il miglioramento continuo, promuove l'aggiornamento continuo tecnico scientifico del personale, rimane titolare della struttura complessa cui e' preposto e puo' mantenere le funzioni assistenziali; il comitato di dipartimento, composto dai responsabili delle strutture che vi afferiscono. e da una quota di componenti elettivi, individuati tra le professionalita' presenti all'interno del dipartimento, il quale concorre alla definizione del programma d'attivita' ed alla verifica degli obiettivi, g) l'individuazione dei servizi e delle strutture che devono essere aggregati in dipartimenti, nonche' i motivi che giustificano la costituzione dei dipartimenti stessi, tenuto conto, a tal fine, delle dimensioni demografiche, territoriali ed economiche dell'azienda e in funzione degli obiettivi e delle strategie aziendali; h) le condizioni che giustificano l'accorpamento. in capo ad unica figura, di piu' funzioni o l'individuazione di ulteriori responsabilita' limitatamente ai servizi di nuova istituzione; i) la valorizzazione della funzione di governo delle attivita' cliniche o governo clinico, comprensiva della collaborazione multiprofessionale e della responsabilizzazione e partecipazione degli operatori, in particolare in relazione ai principi di efficacia, appropriatezza ed efficienza; l) le modalita' di raccordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna; m) la determinazione delle risorse professionali necessarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa nazionale e regionale e dalla programmazione regionale.