Art. 2.
                          Entrata in vigore
    La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Abruzzo.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
      L'Aquila, 5 ottobre 2006
                              DEL TURCO