Art. 10. Obblighi del concessionario 1. Il rilascio della concessione comporta per il concessionario il rispetto dei seguenti obblighi: a) immettere nelle aree di allevamento molluschi bivalvi autoctoni o naturalizzati; b) introdurre nelle aree di allevamento seme o materiale da reimmersione preventivamente sottoposto al controllo sanitario dell'autorita' competente o proveniente da centri riconosciuti o da stabilimenti di produzione autorizzati; c) ottemperare alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 395, in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi; d) non erigere recinzioni o altri impedimenti che non consentano la libera espansione della marea; e) non alterare lo stato naturale dei fondali; f) non utilizzare coperture con pannelli, teli o altro materiale, restando consentito l'uso di reti a protezione del seme solo durante il primo periodo di insediamento dei molluschi nel substrato; g) utilizzare per l'allevamento dei molluschi esclusivamente le risorse trofiche disponibili naturalmente nella laguna; h) comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'eventuale rinuncia alla concessione, che non da' luogo ad alcuna indennita'; i) consentire l'accesso ai fondali in dotazione per l'espletamento dei monitoraggi ambientali e sanitari, da parte degli uffici competenti.