Art. 10.
                     Obblighi del concessionario
    1.  Il  rilascio della concessione comporta per il concessionario
il rispetto dei seguenti obblighi:
      a) immettere   nelle  aree  di  allevamento  molluschi  bivalvi
autoctoni o naturalizzati;
      b) introdurre  nelle  aree  di  allevamento seme o materiale da
reimmersione   preventivamente   sottoposto  al  controllo  sanitario
dell'autorita'  competente  o proveniente da centri riconosciuti o da
stabilimenti di produzione autorizzati;
      c) ottemperare   alle   disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20 ottobre 1998, n. 395, in materia di
misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi;
      d) non   erigere   recinzioni   o  altri  impedimenti  che  non
consentano la libera espansione della marea;
      e) non alterare lo stato naturale dei fondali;
      f) non   utilizzare   coperture  con  pannelli,  teli  o  altro
materiale,  restando  consentito  l'uso di reti a protezione del seme
solo  durante  il  primo  periodo  di  insediamento dei molluschi nel
substrato;
      g) utilizzare per l'allevamento dei molluschi esclusivamente le
risorse trofiche disponibili naturalmente nella laguna;
      h) comunicare   tempestivamente   all'amministrazione  comunale
l'eventuale  rinuncia  alla  concessione, che non da' luogo ad alcuna
indennita';
      i) consentire   l'accesso   ai   fondali   in   dotazione   per
l'espletamento  dei monitoraggi ambientali e sanitari, da parte degli
uffici competenti.