Art. 7. Disposizioni ulteriori 1. Il richiedente che risulti, all'esito di gara, aggiudicatario provvisorio di concessione, e' soggetto alle vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Alla conclusione favorevole dei relativi procedimenti amministrativi, l'aggiudicazione della concessione diventa definitiva ed efficace. 2. Gli aggiudicatari di concessione possono presentare congiuntamente la relazione di incidenza e lo studio di impatto ambientale relativi ai singoli progetti di allevamento di molluschi bivalvi.