Art. 7.
                       Disposizioni ulteriori
    1.  Il richiedente che risulti, all'esito di gara, aggiudicatario
provvisorio  di concessione, e' soggetto alle vigenti disposizioni in
materia  di  valutazione  di  impatto  ambientale e di valutazione di
incidenza  ai  sensi  della  legge  regionale 7 settembre 1990, n. 43
(ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di
impatto   ambientale),  nonche'  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8 settembre 1997, n. 357. Alla conclusione favorevole dei
relativi    procedimenti   amministrativi,   l'aggiudicazione   della
concessione diventa definitiva ed efficace.
    2.   Gli   aggiudicatari   di   concessione   possono  presentare
congiuntamente  la  relazione  di  incidenza  e  lo studio di impatto
ambientale  relativi  ai singoli progetti di allevamento di molluschi
bivalvi.