Art. 10. Assistenza garantita 1. La Regione, entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta norme affinche', per il tramite degli enti locali, sia garantita assistenza finanziaria alle donne che vengono a trovarsi nella necessita', adeguatamente documentata dalle operatrici dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovano nell'oggettiva impossibilita' di rientrare nell'abitazione originaria.