Art. 10.
                        Assistenza garantita
    1.  La Regione, entro il termine perentorio di centottanta giorni
dall'entrata  in  vigore della presente legge, detta norme affinche',
per   il   tramite   degli  enti  locali,  sia  garantita  assistenza
finanziaria  alle  donne  che  vengono  a  trovarsi nella necessita',
adeguatamente  documentata  dalle operatrici dei centri antiviolenza,
di  abbandonare  il  proprio ambiente familiare e abitativo in quanto
vittime  di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e
che   si   trovano   nell'oggettiva   impossibilita'   di   rientrare
nell'abitazione originaria.