Art. 11.
                   Cumulabilita' dei finanziamenti
    1.  I  finanziamenti  concessi ai sensi della presente legge sono
cumulabili  con quelli previsti dalle normative comunitarie e statali
sempreche'  non  sia  da  queste  diversamente  stabilito, secondo le
procedure e le modalita' previste dalle norme medesime.