Art. 12.
                         Clausola valutativa
    1.  Entro  diciotto  mesi  dall'entrata  in vigore della presente
legge,  la  giunta  regionale  presenta  alla  Commissione consiliare
competente  una  relazione  dalla  quale  emergono  i  dati  relativi
all'attivazione  dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza,
nonche'   alle   relative   modalita'   organizzative,   operative  e
funzionali.
    2. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
la  giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente,
annualmente  e  sulla  base dei dati forniti dai soggetti beneficiari
dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono:
      a) il  numero  delle  domande  non  ammesse  a  contributo e le
motivazioni dell'esclusione;
      b) il  numero  dei  progetti  ammessi  al  finanziamento  e  le
relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare:
        1)  le  condizioni ed il numero delle donne assistite nonche'
la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in
loro favore;
        2)  il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non
si e' dato riscontro e le motivazioni del diniego;
        3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno
portato a termine il percorso di affiancamento;
        4)  la descrizione qualitativa e quantitativa delle attivita'
di cui al comma 3 dell'Art. 8.