Art. 12. Clausola valutativa 1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono i dati relativi all'attivazione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonche' alle relative modalita' organizzative, operative e funzionali. 2. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergono: a) il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione; b) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare: 1) le condizioni ed il numero delle donne assistite nonche' la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore; 2) il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si e' dato riscontro e le motivazioni del diniego; 3) le condizioni ed il numero delle donne assistite che hanno portato a termine il percorso di affiancamento; 4) la descrizione qualitativa e quantitativa delle attivita' di cui al comma 3 dell'Art. 8.