Art. 13. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 2006 in Euro 200.000 (duecentomila) si provvede mediante istituzione del capitolo di spesa 71666 - U.P.B. 13.01.003 denominato «Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate». 2.Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2006, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: U.P.B. 13.03.003 - Cap. 71666: «Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate»; in aumento 200.000,00 (duecentomila); U.P.B. 02.01.003 - Cap. 11827: «Riversamento allo Stato maggiori introiti Irap 2001» in diminuzione E 200.000,00 (duecentomila). 3. Per gli esercizi successivi si provvede mediante iscrizione sul pertinente capitolo di spesa dello stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti, sono inoltrate alla Direzione regionale competente entro il 30 novembre 2006.»