Art. 13.
                          Norma finanziaria
    1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente legge,
valutato  per  l'anno 2006 in Euro 200.000 (duecentomila) si provvede
mediante  istituzione  del capitolo di spesa 71666 - U.P.B. 13.01.003
denominato  «Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri
antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate».
    2.Nello   stato   di   previsione  della  spesa  per  l'esercizio
finanziario 2006, sono apportate le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa:
      U.P.B.  13.03.003 - Cap. 71666: «Disposizioni per la promozione
ed  il  sostegno  dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza
per le donne maltrattate»;
      in aumento 200.000,00 (duecentomila);
      U.P.B.    02.01.003    -   Cap.   11827:   «Riversamento   allo
Stato maggiori introiti Irap 2001»
      in diminuzione E 200.000,00 (duecentomila).
    3.  Per  gli  esercizi successivi si provvede mediante iscrizione
sul pertinente capitolo di spesa dello stanziamento determinato dalle
annuali leggi di bilancio.
    4. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande
di concessione dei contributi, corredate dei progetti, sono inoltrate
alla Direzione regionale competente entro il 30 novembre 2006.»