Art. 2.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione,  nel rispetto delle disposizioni contenute nella
legge  4  aprile  2001,  n.  154,  «Misure  contro  la violenza nelle
relazioni  familiari»,  e nella legge 8 novembre 2000, n. 328, «legge
quadro  per  la  realizzazione  del sistema integrato di interventi e
servizi   sociali»,  promuove,  coordina  e  stimola  iniziative  per
contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, attraverso
azioni  efficaci  contro la violenza sessuale, fisica, psicologica ed
economica,  i  maltrattamenti,  le  molestie  ed  i  ricatti a sfondo
sessuale in tutti gli ambiti.
    2.  La  Regione,  al  fine  di  garantire  adeguata solidarieta',
sostegno   e   soccorso  alle  vittime  di  maltrattamenti  fisici  e
psicologici,  di  stupri  e di abusi sessuali extra o intrafamiliari,
promuove  e sostiene l'attivita', nel territorio regionale, di centri
antiviolenza  e  case  di  accoglienza,  in  grado di rispondere alle
necessita'  delle  donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni
forma di violenza o che l'abbiano subita.
    3.  La  Regione  favorisce e promuove interventi di rete, sia con
l'insieme   delle  istituzioni,  associazioni,  organizzazioni,  enti
pubblici  e  privati,  sia  con  l'insieme  delle competenze e figure
professionali,  per  offrire  le  risposte  necessarie  alle  diverse
tipologie  di  violenza  per  i danni da esse causate e sugli effetti
procurati   alle  singole  donne,  cittadine  italiane,  straniere  o
apolidi, ai sensi del comma 1 dell'Art. 2 della legge n. 328/2000.
    4.  La  Regione  riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione
culturale  e  le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle
donne,  avvalendosi  delle  esperienze  e  delle  competenze espresse
localmente  da  enti,  associazioni e organizzazioni non lucrative di
utilita'  sociale  (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi prioritari,
la  lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la prevenzione e
la solidarieta' alle vittime di tale violenza.
    5.  La  Regione  riconosce  il  carattere decisivo dell'attivita'
svolta dai centri antiviolenza operanti nel territorio regionale, sia
per  le  attivita' di aiuto alle donne vittime di violenza ed ai loro
figli  attraverso  l'accoglienza  ed  il sostegno alla costruzione di
nuovi  progetti  di  vita  con  l'utilizzo  di  personale qualificato
professionalmente  ed  adeguatamente  specializzato  sul  tema  della
violenza  di  genere,  sia  per  la realizzazione di progetti di rete
quale  azione  integrata  contro  la  violenza alle donne. La Regione
valorizza  le  esperienze  pilota e garantisce la promozione di nuovi
centri o case rifugio e il supporto alle attivita' delle reti locali.