Art. 4.
     Modalita' per la presentazione delle domande di contributo
    1.  Le  domande  di  concessione  dei  contributi,  corredate dei
progetti, sono inoltrate alla direzione regionale competente entro il
30 settembre di ogni anno.
    2.  L'istruttoria  dei progetti presentati dai soggetti di cui al
comma 1 dell'Art. 3, secondo le procedure determinate dalla direzione
regionale competente, e' conclusa, salvo l'eventuale interruzione dei
termini  in  conseguenza  della richiesta di necessarie integrazioni,
entro sessanta giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1.