Art. 4. Modalita' per la presentazione delle domande di contributo 1. Le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti, sono inoltrate alla direzione regionale competente entro il 30 settembre di ogni anno. 2. L'istruttoria dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'Art. 3, secondo le procedure determinate dalla direzione regionale competente, e' conclusa, salvo l'eventuale interruzione dei termini in conseguenza della richiesta di necessarie integrazioni, entro sessanta giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1.