Art. 6.
                         Centri antiviolenza
    1.  I  centri  antiviolenza, per la realizzazione delle finalita'
indicate  nella  presente  legge,  svolgono  le  seguenti  funzioni e
attivita' di prima accoglienza:
      a) colloqui  preliminari per individuare i bisogni e fornire le
prime informazioni utili
      b) percorsi  personalizzati  di  uscita  dalla violenza, basati
sull'analisi  delle  specifiche  situazioni  della  violenza,  tesi a
rafforzare  la fiducia della donna nelle proprie capacita' e risorse,
ed  a  favorire  nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le
relazioni fra donne;
      e) colloqui informativi di carattere legale;
      d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, la
fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identita'
culturale e della libera scelta di ognuna.
    2.  I  centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con le
strutture  pubbliche  cui  compete  l'assistenza  socio-sanitaria, la
prevenzione  e  la  repressione  dei  reati,  quali  pronto  soccorso
ospedalieri,  consultori,  servizi  socio-sanitari, forze di pubblica
sicurezza,  nonche'  servizi  pubblici  di  assistenza  legale  e  di
alloggio,  strutture  scolastiche e centri per l'impiego operanti nel
territorio.   Nell'ambito   ditali  rapporti,  e'  sempre  rispettata
l'autonoma  e  libera  volonta'  delle  donne  che  si rivolgono alle
strutture dei centri antiviolenza.
    3.  I  centri sono dotati di strutture e personale con specifiche
competenze  professionali, composto esclusivamente da donne, in grado
di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle
donne.
    4.  Il  centro  puo' essere comprensivo o collegato a una casa di
accoglienza  che  ha  le  caratteristiche  individuate dalla presente
legge.
    5.  Il  centro e' dotato di numeri telefonici con caratteristiche
di  pubblica  utilita'  e,  quindi,  adeguatamente  pubblicizzati. Il
centralino telefonico e' in funzione 24 ore su 24.