Art. 6. Centri antiviolenza 1. I centri antiviolenza, per la realizzazione delle finalita' indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attivita' di prima accoglienza: a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacita' e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne; e) colloqui informativi di carattere legale; d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, la fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identita' culturale e della libera scelta di ognuna. 2. I centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi socio-sanitari, forze di pubblica sicurezza, nonche' servizi pubblici di assistenza legale e di alloggio, strutture scolastiche e centri per l'impiego operanti nel territorio. Nell'ambito ditali rapporti, e' sempre rispettata l'autonoma e libera volonta' delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza. 3. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne. 4. Il centro puo' essere comprensivo o collegato a una casa di accoglienza che ha le caratteristiche individuate dalla presente legge. 5. Il centro e' dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilita' e, quindi, adeguatamente pubblicizzati. Il centralino telefonico e' in funzione 24 ore su 24.