Art. 7.
                         Case di accoglienza
    1.  Le  case di accoglienza, segrete o con garanzia di sicurezza,
sono  strutture di ospitalita' temporanea per le donne che si trovino
in situazioni di necessita' o di emergenza; le ospiti sono coadiuvate
da  operatrici  di  ospitalita'  che  favoriscono  l'autogestione. Le
finalita' sono:
      a) sostenere  donne  in  situazioni  di  disagio  per  causa di
violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia;
      b) costruire  cultura  e  spazi  di  liberta'  per le donne con
situazioni  di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilita' del proprio
corpo;
      c) dare  valore  alle  relazioni tra donne anche in presenza di
grave disagio.
    2.  L'accesso  alle case di accoglienza avviene unicamente per il
tramite  dei  centri  antiviolenza  di  cui  all'Art.  6,  secondo le
valutazioni ed i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza.
    3.  Le  case  sono dotate di strutture e personale con specifiche
competenze  professionali, composto esclusivamente da donne, in grado
di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle
donne.
    4. Nelle case di accoglienza, ove e' necessario, e ferme restando
le  prerogative  dei  centri  antiviolenza,  sono  presenti esperte e
volontarie che svolgono le seguenti attivita':
      a) consulenza legale;
      b) consulenza psicologica;
      e) orientamento al lavoro.