Art. 7. Case di accoglienza 1. Le case di accoglienza, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalita' temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessita' o di emergenza; le ospiti sono coadiuvate da operatrici di ospitalita' che favoriscono l'autogestione. Le finalita' sono: a) sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia; b) costruire cultura e spazi di liberta' per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilita' del proprio corpo; c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio. 2. L'accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'Art. 6, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza. 3. Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne. 4. Nelle case di accoglienza, ove e' necessario, e ferme restando le prerogative dei centri antiviolenza, sono presenti esperte e volontarie che svolgono le seguenti attivita': a) consulenza legale; b) consulenza psicologica; e) orientamento al lavoro.