Art. 8. Attivita' dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza 1. Alle strutture di cui agli articoli 6 e 7 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'Art. 2 della L. 328/2000, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti. 2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza adottano ogni misura idonea a garantire l'anonimato della donna e di eventuali figli minori, salvo diversa decisione della donna stessa. 3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7, svolgono altresi' le seguenti attivita': a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalita'; b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti; e) progetti di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con altri soggetti, delle operatrici dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonche' degli operatori sociali istituzionali; d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni; e) raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati. 4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono disciplinati ed organizzati in base ad un regolamento interno che definisce il rapporto con le donne ospiti. 5. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono retti, per quanto concerne la gratuita' del servizio, dal regolamento regionale approvato dal Consiglio regionale.