Art. 8.
    Attivita' dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza
    1.  Alle  strutture di cui agli articoli 6 e 7 possono rivolgersi
tutte  le  donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro
status  giuridico o di cittadinanza, nel rispetto di quanto stabilito
dal  comma 1  dell'Art.  2  della  L.  328/2000, che siano vittime di
violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.
    2.  I  centri antiviolenza e le case di accoglienza adottano ogni
misura  idonea  a  garantire  l'anonimato  della donna e di eventuali
figli minori, salvo diversa decisione della donna stessa.
    3.  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7, svolgono
altresi' le seguenti attivita':
      a) raccolta  e  analisi  dei  dati  relativi  all'accoglienza e
all'ospitalita';
      b) diffusione  dei  dati elaborati e analisi delle risposte dei
servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
      e) progetti   di   formazione   e   aggiornamento,   anche   in
collaborazione  con  altri  soggetti,  delle  operatrici  dei  centri
antiviolenza  e  delle  case  di accoglienza, nonche' degli operatori
sociali istituzionali;
      d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di
sensibilizzazione  e di denuncia in merito al problema della violenza
contro  le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni
e associazioni;
      e) raccolta  di  documentazione  da  mettere  a disposizione di
singole persone o di gruppi interessati.
    4.   I   centri  antiviolenza  e  le  case  di  accoglienza  sono
disciplinati  ed  organizzati  in  base ad un regolamento interno che
definisce il rapporto con le donne ospiti.
    5. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono retti, per
quanto  concerne la gratuita' del servizio, dal regolamento regionale
approvato dal Consiglio regionale.