Art. 9.
                          G r a t u i t a'
    1.  Le prestazioni dei centri antiviolenza sono in ogni caso rese
a titolo gratuito.
    2.  La  permanenza  nelle  case  di  accoglienza per le donne ivi
ospitate,   anche   unitamente   a   figli   minori,   e'  consentita
gratuitamente  sino  a  un  massimo  di novanta giorni, salvo diverse
previsioni  vigenti  per  la  fase iniziale dell'ospitalita'. Decorso
tale  termine,  la  permanenza e' parzialmente a carico delle singole
ospiti,  per  i  tempi  e gli importi definiti nel regolamento di cui
all'Art. 8.