Art. 9. G r a t u i t a' 1. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono in ogni caso rese a titolo gratuito. 2. La permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, e' consentita gratuitamente sino a un massimo di novanta giorni, salvo diverse previsioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalita'. Decorso tale termine, la permanenza e' parzialmente a carico delle singole ospiti, per i tempi e gli importi definiti nel regolamento di cui all'Art. 8.