Art. 12.
          Verifica preventiva per la valutazione ambientale
    1.  1  piani e programmi e le modifiche di cui all'art. 4 comma 3
sono  sottoposti  a  verifica  preventiva  al  fine  di  accertare se
ricorrono   i   presupposti   per   l'esecuzione   della  valutazione
ambientale.
    2.  Il dirigente responsabile, sentite le autorita' competenti in
materia  ambientale,  effettua  la verifica preventiva sulla base dei
criteri  contenuti  nell'allegato  2  della  direttiva 2001/42/CE; il
NURV, preso atto della verifica effettuata, esegue l'istruttoria.
    3.   L'eventuale   esclusione  dalla  valutazione  ambientale  e'
sottoposta  al  parere del CTP e deliberata dalla giunta regionale al
termine della prima fase della valutazione di cui all'Art. 14.
    4.  La  descrizione della procedura seguita e l'esito finale sono
inseriti nel rapporto di valutazione.