Art. 12. Verifica preventiva per la valutazione ambientale 1. 1 piani e programmi e le modifiche di cui all'art. 4 comma 3 sono sottoposti a verifica preventiva al fine di accertare se ricorrono i presupposti per l'esecuzione della valutazione ambientale. 2. Il dirigente responsabile, sentite le autorita' competenti in materia ambientale, effettua la verifica preventiva sulla base dei criteri contenuti nell'allegato 2 della direttiva 2001/42/CE; il NURV, preso atto della verifica effettuata, esegue l'istruttoria. 3. L'eventuale esclusione dalla valutazione ambientale e' sottoposta al parere del CTP e deliberata dalla giunta regionale al termine della prima fase della valutazione di cui all'Art. 14. 4. La descrizione della procedura seguita e l'esito finale sono inseriti nel rapporto di valutazione.