Art. 15. Avvio della prima fase del processo di partecipazione 1. La prima fase del processo di partecipazione e' attivata a seguito dell'informazione al consiglio regionale, sulla base: a) della proposta iniziale di piano o programma; b) del rapporto di valutazione definito al termine della prima fase di valutazione, comprensiva della valutazione eseguita ai fini della procedura di verifica preventiva; c) degli eventuali indirizzi formulati dal consiglio regionale. 2. Nel caso di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale, e' inoltre avviata la fase di consultazione di cui all'Art. 7, comma 5.