Art. 15.
        Avvio della prima fase del processo di partecipazione
    1.  La  prima  fase  del processo di partecipazione e' attivata a
seguito dell'informazione al consiglio regionale, sulla base:
      a) della proposta iniziale di piano o programma;
      b) del  rapporto di valutazione definito al termine della prima
fase  di  valutazione, comprensiva della valutazione eseguita ai fini
della procedura di verifica preventiva;
      c) degli eventuali indirizzi formulati dal consiglio regionale.
    2.  Nel  caso  di  piani  e  programmi  sottoposti  a valutazione
ambientale,  e'  inoltre  avviata  la  fase  di  consultazione di cui
all'Art. 7, comma 5.