Art. 16.
      Contenuto della proposta intermedia di piano o programma
               e della seconda fase della valutazione
    1.  La  proposta  intermedia  del  piano o programma e' elaborata
sulla  base  degli  eventuali  indirizzi  del  consiglio  regionale e
tenendo  conto  delle  osservazioni emerse miei corso dei processi di
partecipazione e consultazione. In coerenza con il modello analitico,
la  proposta  iniziale di piano o programma e' integrata e completata
con i seguenti ulteriori contenuti:
      a) obiettivi specifici ed eventuali alternative di piano;
      b) azioni e strumenti di attuazione.
    2.  La seconda fase della valutazione, ha ad oggetto:       a) la
coerenza interna di cui all'Art. 17;
      b) la fattibilita' finanziaria di cui all'Art. 18;
      c) gli effetti attesi di cui all'Art. 19;
      d) la  definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in
itinere ed ex post di cui all'Art. 20.
    3.  Gli  esiti  della valutazione di cui al comma 2 sono inseriti
nel  rapporto  di  valutazione  come  parte integrante della proposta
intermedia  del  piano  o  programma.      4. Per i piani e programmi
sottoposti   a  valutazione  ambientale  e'  inoltre  predisposto  il
rapporto ambientale di cui all'Art. 21.