Art. 16. Contenuto della proposta intermedia di piano o programma e della seconda fase della valutazione 1. La proposta intermedia del piano o programma e' elaborata sulla base degli eventuali indirizzi del consiglio regionale e tenendo conto delle osservazioni emerse miei corso dei processi di partecipazione e consultazione. In coerenza con il modello analitico, la proposta iniziale di piano o programma e' integrata e completata con i seguenti ulteriori contenuti: a) obiettivi specifici ed eventuali alternative di piano; b) azioni e strumenti di attuazione. 2. La seconda fase della valutazione, ha ad oggetto: a) la coerenza interna di cui all'Art. 17; b) la fattibilita' finanziaria di cui all'Art. 18; c) gli effetti attesi di cui all'Art. 19; d) la definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post di cui all'Art. 20. 3. Gli esiti della valutazione di cui al comma 2 sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta intermedia del piano o programma. 4. Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale e' inoltre predisposto il rapporto ambientale di cui all'Art. 21.