Art. 19.
                  Valutazione degli effetti attesi
    1.  La  valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi
evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall'attuazione
del  piano  o programma, dal punto di vista ambientale, territoriale,
sociale, economico e degli effetti sulla salute umana. La valutazione
degli   effetti   attesi   comprende   considerazioni  relative  alle
differenze  di  genere nell'ambito di tutte le dimensioni di analisi.
Ai  fini  operativi  gli  effetti prodotti sulle differenze di genere
sono esplicitamente inseriti all'interno della dimensione sociale.
    2.  La  valutazione  degli  effetti  e'  realizzata sulla base di
procedure,  modelli  e indicatori definiti con apposita deliberazione
della giunta regionale.