Art. 19. Valutazione degli effetti attesi 1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall'attuazione del piano o programma, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana. La valutazione degli effetti attesi comprende considerazioni relative alle differenze di genere nell'ambito di tutte le dimensioni di analisi. Ai fini operativi gli effetti prodotti sulle differenze di genere sono esplicitamente inseriti all'interno della dimensione sociale. 2. La valutazione degli effetti e' realizzata sulla base di procedure, modelli e indicatori definiti con apposita deliberazione della giunta regionale.