Art. 2.
                             Definizioni
    1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
      a) «dirigente  responsabile  del  piano o programma» di seguito
indicato  come  «dirigente  responsabile», il dirigente regionale cui
compete,  in  base  all'ordinamento interno, la responsabilita' della
predisposizione  di  un  piano  o  programma e quindi del processo di
valutazione  integrata  e  di  quello  di  valutazione ambientale ove
prescritto;   corrisponde   alla   figura   del   «responsabile   del
procedimento» di cui all'Art. 16 della legge regionale n. 1/2005;
      b) «modello analitico», il documento-guida per l'elaborazione e
la  valutazione dei piani e programmi regionali previsto dall'Art. 10
comma 1  della  legge regionale n. 49/1999, che definisce il percorso
logico  per  la  formazione degli atti di programmazione regionale di
durata pluriennale;
      c) «proposta  iniziale  di  piano  o  programma»,  il documento
predisposto ai fini dell'informazione al consiglio regionale ai sensi
di  quanto  previsto  dall'Art.  48  dello  statuto,  comprendente  i
contenuti  di cui all'Art. 9 comma 1 ed il rapporto di valutazione di
cui all'Art. 9, comma 3;
      d) «proposta    intermedia    di   piano   o   programma»,   la
documentazione  di completamento della proposta iniziale comprendente
i   contenuti   previsti   dall'Art.  16,  comma 1,  il  rapporto  di
valutazione  perfezionato con i contenuti di cui all'Art. 16, comma 2
ed  il rapporto ambientale di cui all'Art. 21 per i piani e programmi
sottoposti a valutazione ambientale;
      e) «proposta  finale  di  piano o programma», la documentazione
predisposta  ai fini dell'approvazione del piano o programma da parte
del  consiglio  regionale,  comprendente  il  rapporto di valutazione
contenente  gli  esiti  delle  varie fasi del processo di valutazione
integrata   e  del  processo  di  partecipazione  attivato  ai  sensi
dell'Art.  6,  il rapporto ambientale di cui all'Art. 21, nonche' gli
esiti  delle  consultazioni di cui all'Art. 7 per i piani e programmi
sottoposti a valutazione ambientale;
      f) «valutazione   ambientale»,   il   processo   che  comprende
l'elaborazione  di  un  rapporto  concernente l'impatto sull'ambiente
conseguente  all'attuazione  di  un  determinato piano o programma da
adottarsi   o   approvarsi,   lo  svolgimento  di  consultazioni,  la
valutazione   del   rapporto   ambientale   e   dei  risultati  delle
consultazioni  e  la  messa  a  disposizione delle informazioni sulla
decisione ai sensi della direttiva 2001/42/CE;
      g) «verifica  preventiva», il procedimento preliminare attivato
allo  scopo  di  definire  se un determinato piano o programma, o una
modifica   di  un  piano  o  programma,  debba  essere  sottoposto  a
valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE;
      h) «rapporto   di   valutazione»,  il  documento  che  descrive
sinteticamente   tutte   le  fasi  del  processo  di  elaborazione  e
valutazione del piano o programma ed evidenzia gli esiti del processo
di  valutazione integrata di cui all'Art. 3; corrisponde al documento
denominato  «relazione  di sintesi» dall'Art. 16, comma 3 della legge
regionale n. 1/2005;
      i) «rapporto   ambientale»,   la  documentazione  di  carattere
tecnico-scientifico  contenente le informazioni di cui all'Art. 21 ed
all'allegato 1 della direttiva 2001/42/CE;
      l) «dichiarazione di sintesi», il documento che illustra in che
modo  le  considerazioni  ambientali sono state integrate nel piano o
programma  e  come si e' tenuto conto delle informazioni del rapporto
ambientale,  dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni,
nonche'  le  ragioni  per  le  quali  sono  stati  scelti i contenuti
adottati  nel piano o programma alla luce delle alternative possibili
che sono state individuate e valutate;
      m) «pubblico»,  una  o  piu'  persone fisiche o giuridiche e le
loro associazioni, organizzazioni o gruppi;
      n) «autorita'  competenti  in  materia  ambientale»,  autorita'
pubbliche   che,   per  le  loro  specifiche  competenze  ambientali,
paesaggistiche  o  sulla  salute,  esercitano funzioni amministrative
correlate  agli  effetti  sull'ambiente  dovuti  all'applicazione del
piano o del programma.