Art. 2. Definizioni 1. Agli effetti del presente regolamento si intende per: a) «dirigente responsabile del piano o programma» di seguito indicato come «dirigente responsabile», il dirigente regionale cui compete, in base all'ordinamento interno, la responsabilita' della predisposizione di un piano o programma e quindi del processo di valutazione integrata e di quello di valutazione ambientale ove prescritto; corrisponde alla figura del «responsabile del procedimento» di cui all'Art. 16 della legge regionale n. 1/2005; b) «modello analitico», il documento-guida per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dall'Art. 10 comma 1 della legge regionale n. 49/1999, che definisce il percorso logico per la formazione degli atti di programmazione regionale di durata pluriennale; c) «proposta iniziale di piano o programma», il documento predisposto ai fini dell'informazione al consiglio regionale ai sensi di quanto previsto dall'Art. 48 dello statuto, comprendente i contenuti di cui all'Art. 9 comma 1 ed il rapporto di valutazione di cui all'Art. 9, comma 3; d) «proposta intermedia di piano o programma», la documentazione di completamento della proposta iniziale comprendente i contenuti previsti dall'Art. 16, comma 1, il rapporto di valutazione perfezionato con i contenuti di cui all'Art. 16, comma 2 ed il rapporto ambientale di cui all'Art. 21 per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale; e) «proposta finale di piano o programma», la documentazione predisposta ai fini dell'approvazione del piano o programma da parte del consiglio regionale, comprendente il rapporto di valutazione contenente gli esiti delle varie fasi del processo di valutazione integrata e del processo di partecipazione attivato ai sensi dell'Art. 6, il rapporto ambientale di cui all'Art. 21, nonche' gli esiti delle consultazioni di cui all'Art. 7 per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale; f) «valutazione ambientale», il processo che comprende l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione ai sensi della direttiva 2001/42/CE; g) «verifica preventiva», il procedimento preliminare attivato allo scopo di definire se un determinato piano o programma, o una modifica di un piano o programma, debba essere sottoposto a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE; h) «rapporto di valutazione», il documento che descrive sinteticamente tutte le fasi del processo di elaborazione e valutazione del piano o programma ed evidenzia gli esiti del processo di valutazione integrata di cui all'Art. 3; corrisponde al documento denominato «relazione di sintesi» dall'Art. 16, comma 3 della legge regionale n. 1/2005; i) «rapporto ambientale», la documentazione di carattere tecnico-scientifico contenente le informazioni di cui all'Art. 21 ed all'allegato 1 della direttiva 2001/42/CE; l) «dichiarazione di sintesi», il documento che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto delle informazioni del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonche' le ragioni per le quali sono stati scelti i contenuti adottati nel piano o programma alla luce delle alternative possibili che sono state individuate e valutate; m) «pubblico», una o piu' persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi; n) «autorita' competenti in materia ambientale», autorita' pubbliche che, per le loro specifiche competenze ambientali, paesaggistiche o sulla salute, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma.