Art. 20.
               Definizione del sistema di monitoraggio
                  e valutazione itinere ed ex post
    1.  Il monitoraggio e' l'esame sistematico e costante dello stato
di  avanzamento del piano o programma nel corso del suo ciclo di vita
ed  e' finalizzato a verificare il processo di attuazione ed il grado
di realizzazione delle azioni programmate.
    2.   La   valutazione   in  itinere  e  la  valutazione  ex  post
rappresentano  fasi  di  verifica e di giudizio sui risultati e sugli
impatti  prodotti  dal  piano o programma, nonche' sulla capacita' di
quest'ultimo di conseguire gli obiettivi prefissati.
    3. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post
si realizza attraverso:
      a) l'individuazione,  in coerenza con gli obiettivi del piano o
programma,  di  una  serie  di indicatori finalizzati a presidiare le
diverse dimensioni, fasi e componenti dell'atto;
      b) la costruzione dei relativi flussi informativi;
      c) la predisposizione di rapporti periodici di monito- raggio e
valutazione,  tra  cui  i documenti previsti all'Art. 10-bis, comma 3
della legge regionale n. 49/1999.
    4. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post
misura  la  coerenza  o  gli  eventuali  scostamenti degli interventi
realizzati  rispetto  agli obiettivi e ai risultati attesi, evidenzia
le  soluzioni  di maggiore efficacia e registra l'eventuale insorgere
di  effetti  problematici  non  previsti,  consentendo di attivare le
necessarie   azioni  correttive.      5.  I  soggetti  coinvolti  nel
processo  di  formazione  del  piano o programma sono informati degli
esiti  del processo di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex
post, con modalita' e strumenti individuati ai sensi della sezione II
del capo I.