Art. 20. Definizione del sistema di monitoraggio e valutazione itinere ed ex post 1. Il monitoraggio e' l'esame sistematico e costante dello stato di avanzamento del piano o programma nel corso del suo ciclo di vita ed e' finalizzato a verificare il processo di attuazione ed il grado di realizzazione delle azioni programmate. 2. La valutazione in itinere e la valutazione ex post rappresentano fasi di verifica e di giudizio sui risultati e sugli impatti prodotti dal piano o programma, nonche' sulla capacita' di quest'ultimo di conseguire gli obiettivi prefissati. 3. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post si realizza attraverso: a) l'individuazione, in coerenza con gli obiettivi del piano o programma, di una serie di indicatori finalizzati a presidiare le diverse dimensioni, fasi e componenti dell'atto; b) la costruzione dei relativi flussi informativi; c) la predisposizione di rapporti periodici di monito- raggio e valutazione, tra cui i documenti previsti all'Art. 10-bis, comma 3 della legge regionale n. 49/1999. 4. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post misura la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi, evidenzia le soluzioni di maggiore efficacia e registra l'eventuale insorgere di effetti problematici non previsti, consentendo di attivare le necessarie azioni correttive. 5. I soggetti coinvolti nel processo di formazione del piano o programma sono informati degli esiti del processo di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post, con modalita' e strumenti individuati ai sensi della sezione II del capo I.