Art. 21. Rapporto ambientale 1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale viene predisposto, durante la seconda fase di valutazione del piano o programma e prima dell'avvio delle consultazioni di cui all'Art. 7, il rapporto ambientale. 2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonche' le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma stesso. 3. Il rapporto ambientale e' redatto sulla base dette informazioni previste nell'allegato I della direttiva 2001/42/CE nei limiti in cui possono essere richieste, tenuto conto del livello di conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma; per evitare duplicazioni nelle attivita', si tiene conto dei dati informativi acquisiti nel corso del processo di valutazione integrata. 4. Le autorita' competenti in materia ambientale sono consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.