Art. 21.
                         Rapporto ambientale
    1.  Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale
viene predisposto, durante la seconda fase di valutazione del piano o
programma  e  prima dell'avvio delle consultazioni di cui all'Art. 7,
il rapporto ambientale.
    2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati
gli  effetti  significativi  che  l'attuazione  del piano o programma
proposto  potrebbe  avere  sull'ambiente  e sul patrimonio culturale,
nonche'   le   ragionevoli   alternative  che  possono  adottarsi  in
considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o
programma stesso.
    3.   Il   rapporto   ambientale   e'  redatto  sulla  base  dette
informazioni  previste nell'allegato I della direttiva 2001/42/CE nei
limiti  in  cui possono essere richieste, tenuto conto del livello di
conoscenze  e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del
livello  di dettaglio del piano o programma; per evitare duplicazioni
nelle  attivita',  si  tiene conto dei dati informativi acquisiti nel
corso del processo di valutazione integrata.
    4.  Le autorita' competenti in materia ambientale sono consultate
al  momento  della  decisione  sulla  portata  delle  informazioni da
includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.