Art. 25.
                Proposta finale del piano o programma
    1.  La  proposta  finale  di  piano o programma e' predisposta al
termine  dei  processi  di partecipazione e consultazione, unitamente
alla  proposta  della  dichiarazione  di  sintesi  nei casi in cui si
effettua la valutazione ambientale.
    2.  La  proposta  finale  di  piano  o  programma,  unitamente al
rapporto  di  valutazione  e, ove previsti, al rapporto ambientale ed
alla dichiarazione di sintesi, sono sottoposti all'esame della giunta
regionale   che   ne  dispone  l'invio  al  consiglio  regionale  per
l'approvazione.