Art. 25. Proposta finale del piano o programma 1. La proposta finale di piano o programma e' predisposta al termine dei processi di partecipazione e consultazione, unitamente alla proposta della dichiarazione di sintesi nei casi in cui si effettua la valutazione ambientale. 2. La proposta finale di piano o programma, unitamente al rapporto di valutazione e, ove previsti, al rapporto ambientale ed alla dichiarazione di sintesi, sono sottoposti all'esame della giunta regionale che ne dispone l'invio al consiglio regionale per l'approvazione.