Art. 27. Processo semplificato 1. Il processo di valutazione integrata dei piani e programmi di cui all'Art. 10 della legge regionale n. 49/1999 non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2001/42/CE puo' essere effettuato in forma semplificata. 2. Il processo semplificato di valutazione e' applicabile sulla base del principio di adeguatezza e proporzionalita' rispetto ai contenuti del piano o programma; i piani e programmi da sottoporre a processo semplificato sono individuati con deliberazione della giunta regionale, sulla base dell'istruttoria del NURV e del parere del CTP. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, conclusa la fase dell'informazione al consiglio regionale ai sensi dell'Art. 14, si procede direttamente alla elaborazione della proposta finale di piano o programma, tenendo conto degli eventuali indirizzi consiliari e delle osservazioni emerse durante il processo di partecipazione avviato ai sensi dell'Art. 15; il processo di partecipazione si svolge in un'unica fase. 4. Il NURV effettua la verifica e la validazione della proposta finale di piano o programma e del processo valutativo, sulla base del rapporto di valutazione predisposto ai sensi dell'Art. 16, comma 2. 5. Il CTP esamina la proposta finale del piano o programma, sulla base dell'istruttoria del NURV, ed esprime un parere sul documento richiedendo eventuali integrazioni al testo, ai fini della presentazione della proposta finale alla giunta regionale. 6. La proposta finale di piano o programma e' adottata dalla giunta regionale e trasmessa al consiglio regionale per l'approvazione unitamente al rapporto di valutazione.