Art. 27.
                        Processo semplificato
    1.  Il processo di valutazione integrata dei piani e programmi di
cui  all'Art.  10 della legge regionale n. 49/1999 non rientranti nel
campo   di   applicazione  della  direttiva  2001/42/CE  puo'  essere
effettuato in forma semplificata.
    2.  Il  processo semplificato di valutazione e' applicabile sulla
base  del  principio  di  adeguatezza  e proporzionalita' rispetto ai
contenuti  del piano o programma; i piani e programmi da sottoporre a
processo semplificato sono individuati con deliberazione della giunta
regionale, sulla base dell'istruttoria del NURV e del parere del CTP.
    3.   Nelle   ipotesi   di   cui  al  comma 2,  conclusa  la  fase
dell'informazione  al  consiglio  regionale ai sensi dell'Art. 14, si
procede direttamente alla elaborazione della proposta finale di piano
o  programma,  tenendo  conto  degli eventuali indirizzi consiliari e
delle  osservazioni  emerse  durante  il  processo  di partecipazione
avviato  ai  sensi  dell'Art.  15;  il  processo di partecipazione si
svolge in un'unica fase.
    4.  Il  NURV effettua la verifica e la validazione della proposta
finale di piano o programma e del processo valutativo, sulla base del
rapporto di valutazione predisposto ai sensi dell'Art. 16, comma 2.
    5. Il CTP esamina la proposta finale del piano o programma, sulla
base  dell'istruttoria  del  NURV, ed esprime un parere sul documento
richiedendo   eventuali   integrazioni   al   testo,  ai  fini  della
presentazione della proposta finale alla giunta regionale.
    6.  La  proposta  finale  di  piano o programma e' adottata dalla
giunta   regionale   e   trasmessa   al   consiglio   regionale   per
l'approvazione unitamente al rapporto di valutazione.