Art. 28. Disposizioni di prima applicazione 1. Le deliberazioni previste dall'Art. 6 comma 4, dall'Art. 19 comma 2 nonche' dall'Art. 10 comma 1 della legge regionale n. 49/1999 sono approvate dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la giunta regionale individua i piani e programmi che possono essere sottoposti al processo semplificato, ai sensi dell'Art. 27.