Art. 28.
                 Disposizioni di prima applicazione
    1.  Le  deliberazioni  previste dall'Art. 6 comma 4, dall'Art. 19
comma 2 nonche' dall'Art. 10 comma 1 della legge regionale n. 49/1999
sono   approvate   dalla   giunta   regionale  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
    2.  Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la giunta regionale
individua  i  piani  e  programmi  che  possono  essere sottoposti al
processo semplificato, ai sensi dell'Art. 27.