Art. 29.
                       Procedimenti in itinere
    1.  Le  procedure  di  valutazione  integrata  e  di  valutazione
ambientale  disciplinate  dal  presente  regolamento non si applicano
agli  strumenti  di  programmazione  per i quali, alla data della sua
entrata   in  vigore,  sia  stata  adottata  dalla  giunta  regionale
l'informazione, ai sensi dell'Art. 14, comma 4.
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 2 novembre 2006
                               MARTINI