Art. 29. Procedimenti in itinere 1. Le procedure di valutazione integrata e di valutazione ambientale disciplinate dal presente regolamento non si applicano agli strumenti di programmazione per i quali, alla data della sua entrata in vigore, sia stata adottata dalla giunta regionale l'informazione, ai sensi dell'Art. 14, comma 4. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 2 novembre 2006 MARTINI